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Informasi dan Berita
Updated: 1 hour 40 min ago

The ECJ to clarify the notion of “establishment” of the defendant for the purposes of Regulation No 207/2009 on the Community trade mark

Fri, 01/22/2016 - 07:00

The Oberlandesgericht of Düsseldorf has recently lodged a request for a preliminary ruling concerning the interpretation of Article 97(1) of Regulation No 207/2009 on the Community trade mark (Case C-617/15, Hummel Holding). Specifically, the request concerns the meaning of the term “establishment” as used in the Regulation.

According to Article 97(1), proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96 — ie infringement actions, actions for declaration of non-infringement etc. — “shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment”.

The facts of the case may be summarised as follows. The applicant, a Danish company, sues a German company before a German court, alleging that the latter has infringed its Community trade mark. The defendant complains that German courts lack jurisdiction, relying on the circumstance that the German company is a subsidiary of a Dutch company, which is itself a subsidiary of an American holding company.

In connection with the foregoing, the Oberlandesgericht asks the ECJ to clarify “(u)nder which circumstances is a legally distinct second-tier subsidiary, with its seat in an EU Member State, of an undertaking that itself has no seat in the European Union to be considered as an ‘establishment’ of that undertaking within the meaning of Article 97(1)” of the Regulation.

Call for papers: A conference in Santiago de Compostela on Security Rights and the European Insolvency Regulation

Thu, 01/21/2016 - 07:00

On 15 April 2016 the Law Faculty of the University of Santiago del Compostela hosts an international conference on Security Rights and the European Insolvency Regulation: from Conflicts of Laws towards Harmonization. The event is part of the Security Rights and the European Insolvency Regulation Project.

Speakers include Paul Beaumont (Univ. of Aberdeen), Francisco Garcimartín Alferez (Univ. Autonoma of Madrid), Juana Pulgar Esquerra (Univ. Complutense of Madrid) and Anna Veneziano (Unidroit).

With a view to promote scientific debate on the topic, a call for papers has been issued. The organizers will consider papers addressing, in particular: (a) Security Rights, Set-Off, Transactional Avoidance and Conflict-of-Laws Issues; (2) Security Rights and Insolvency Law in National Legislation, in particular taking into account the New Approach to Business Failure and Insolvency as proposed by the 2014 European Commission Recommendation; (3) Harmonization Trends at an international level.

Submissions should be sent by 11 March 2016 either to Marta Carballo Fidalgo (marta.carballo@usc.es) or to Laura Carballo Piñeiro (laura.carballo@usc.es).

Further information about the project is available here. The call for papers can be downloaded here.

La Serbia aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori

Wed, 01/20/2016 - 07:00

Il 15 gennaio 2016 la Serbia ha depositato il proprio strumento di adesione alla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, l’efficacia delle decisioni e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

La Convenzione, che è in vigore per altri 42 Stati, fra cui l’Italia (dal 1° gennaio 2016: si veda questo post), entrerà in vigore per la Serbia il 1° novembre 2016, conformemente a quanto previsto all’art. 61, par. 2, lett. b), della Convenzione stessa.

Questo lungo lasso di tempo si spiega alla luce dell’art. 58, par. 3, della Convenzione, il quale stabilisce che per gli Stati a cui è data la possibilità di aderire alla Convenzione (tutti gli Stati che non erano membri della Conferenza dell’Aja all’epoca dell’adozione del testo), l’adesione è efficace solo nei riguardi di quegli Stati contraenti che non abbiano obiettato all’adesione nei sei mesi successivi alla notifica della stessa.

La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato e il conflitto di leggi

Tue, 01/19/2016 - 07:00

Clotilde Camus, La distinction du droit public et du droit privé et le conflit de lois, L.G.D.J., 2015, ISBN: 9782275047676, pp. 396, Euro 45.

[Dal sito dell’editore] – Cette étude a pour objet d’analyser les implications des mutations de la distinction du droit public et du droit privé pour le droit international privé, et plus particulièrement pour le conflit de lois. En effet, dans la mesure où l’on enseigne traditionnellement que la méthode du conflit de lois prend pour point de départ la summa divisio, ses transformations influencent nécessairement le conflit de lois.  Plus précisément, cette recherche est fondée sur le constat de la résistance de la distinction du droit public et du droit privé, en dépit des remises en cause récurrentes dont elle fait l’objet. Quand bien même son tracé et son rôle évoluent sans cesse, elle ne nous semble pas avoir perdu sa raison d’être, tant que subsiste la res publica. Il nous a dès lors paru pertinent de transposer à la summa divisio la formule de Maurice Hauriou relative à l’existence de la juridiction administrative : «c’est peine perdue de la discuter ; au contraire, il faut en accepter la donnée et en observer le jeu».  L’observation du jeu de la distinction du droit public et du droit privé nous a conduit à analyser ses mutations à partir de trois paradigmes – libéral, post-étatique et constitutionnel -, chacun éclairant sous un jour particulier l’opposition du droit public et du droit privé. Il a alors fallu étudier au sein de chacun de ces trois paradigmes l’influence de ces évolutions sur le conflit de lois.

L’indice completo è consultabile al seguente indirizzo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’editore.

L’ingiunzione di pagamento europea quale titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Mon, 01/18/2016 - 07:00

In un decreto del 26 agosto 2015, il Giudice Tavolare del Tribunale di Trieste ha annoverato l’ingiunzione di pagamento europea di cui al regolamento n. 1896/2006, dichiarata esecutiva in conformità all’art. 18 del regolamento stesso, tra le possibili fonti del diritto all’ipoteca giudiziale ex art. 2820 del codice civile, ammettendo che sulla base di essa possa essere autorizzata l’iscrizione del relativo diritto nei registri del conservatore immobiliare.

Una tale conclusione verrebbe a discendere, nell’opinione del giudice disponente, dai principi posti alla base dello stesso regolamento n. 1896/2006, il quale – pur configurando, in termini espressi, il procedimento da esso istituito come un meccanismo supplementare e facoltativo rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale per il recupero di crediti non contestati – mira, tuttavia, a garantire l’effettività della tutela del credito così realizzata.

Tale effettività, in particolare, andrebbe preservata, anche per via interpretativa, riconoscendo ai creditori che decidano di avvalersene la possibilità di rivendicare, sulla base dell’ingiunzione, i diritti e le facoltà che spetterebbero loro in base a un analogo titolo nazionale.

Una conclusione opposta, che negasse l’attitudine dell’ingiunzione europea a fungere da base per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale nei confronti del debitore ingiunto, si porrebbe del resto in contrasto, ad avviso del giudice triestino, con le indicazioni date dalla Corte di Giustizia nel caso Szyrocka, poiché finirebbe col dissuadere il creditore dall’avvalersi del procedimento europeo, diminuendone l’appetibilità rispetto al più favorevole procedimento nazionale esperibile in situazioni analoghe (segnatamente, il procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile).

In definitiva, stando al provvedimento, è la necessità di assicurare l’effettivo esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione che impone di riconoscere all’ingiunzione europea di pagamento non opposta – al pari del decreto ingiuntivo non opposto (cfr. l’art. 647 del codice di procedura civile e l’art. 2817 e seguenti del codice civile) – l’efficacia di titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Clausole di eccezione e funzione localizzatrice della norma di conflitto

Sat, 01/16/2016 - 07:00

Ana Fernández Pérez, Funciones de las cláusulas de excepción en el proceso de localización de la norma en conflicto, in Revista española de derecho internacional (REDI), 2015, pp. 83-109.

[Abstract] – An important aspect of flexibility is that, without abandoning the localization process, it counteracts the rigidity of the connections of the rule of conflict that may appoint, in certain circumstances, a legal system with weak links to the assumption and producing adverse situations. In national and international codification of private international law some texts have turned to so-called “exception clause” from which the judge has an institutionalized power to determine the applicable law, as long as the situation  provides unequivocally a very loose connection with another law designated by the rule of conflict laws. The exception clauses designed for specific situations have been proved to be useful and, therefore, have been welcomed as an important correction instrument and as the best mechanism for specialization due to the degree of heterogeneity. Its use helps to consolidate the necessary certainty and predictability of the rules of conflict and therefore the satisfaction of the proximity principle. Naturally, this loca-tion must be understood in a material sense character. The exception clause will deploy its usefulness if it acts as a technical localization inside the confrontational mechanism that seeks the right answer, given the physical objectives that seeks solution of the case.

From common rules to best practices in European Civil Procedure

Fri, 01/15/2016 - 07:00

On 25 and 26 February 2016 a conference titled From common rules to best practices in European Civil Procedure will be held in Rotterdam, jointly organised by the Erasmus University and the  Max Planck Institute for European, International and Regulatory Procedural Law of Luxembourg.

The conference will bring together experts in the field of civil procedure from the European Union and beyond. It seeks to facilitate in-depth discussion and sharing of knowledge, practical experiences, and solutions, with the aim of reinforcing mutual trust and contributing to the further development of European civil procedure.

The focus is on how to move beyond common rules and towards best practices that give body to mutual trust and judicial cooperation, which can in turn feed the further development of the European civil procedure framework from the bottom up.

For more information see here.

Diritto internazionale privato e diritto pubblico

Thu, 01/14/2016 - 07:00

Horatia Muir Watt, Private International Law and Public Law, Edward Elgar Publishing, 2015, ISBN 9781782547792, pp. 2072, GBP 605.

[Dal sito dell’editore] – The conspicuous absence of private international law from the current global governance debate may be traced in part to its traditional ‘public law taboo’, fed by liberal understandings of statehood and its characteristic public/private divide, in the context of the modern schism between the public and private branches of international law. Alongside an original introduction, the materials assembled in this important collection are of immediate interest to both public and private international lawyers, and more broadly to all those interested in new forms of global governance and the theory of law beyond the state.

Ulteriori informazioni, compreso l’indice dell’opera, sono disponibili qui.

Un commentario articolo per articolo del nuovo regolamento sulle procedure di insolvenza

Wed, 01/13/2016 - 07:00

Règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, a cura di Cécile Lisanti e Laura Sautonie-Laguionie, Société de législation comparée, 2016, pp. 430, ISBN 9782365170550, Euro 430.

[Dal sito dell’editore] Lorsqu’une entreprise développe son activité sur le sol de plusieurs États membres de l’Union Européenne, et qu’elle fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, le droit applicable est défini par le Règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015, qui opère une refonte du Règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000. L’intérêt pratique de ce texte est manifeste puisqu’il détermine quelle juridiction est compétente pour ouvrir la procédure, quelle sera la loi applicable et quelle portée aura la procédure dans les différents États intéressés. Le Règlement insolvabilité est aussi intéressant sur le plan de la construction européenne puisque, sans procéder à une harmonisation des règles matérielles en la matière, il met en place des solutions garantissant la sécurité juridique, favorisant la circulation des décisions de justice, et invitant à une coopération des organes de la procédure mais aussi des juridictions. Il est donc un outil original dont l’ouvrage propose une étude article par article, qui renseigne sur le sens des dispositions, l’état du contentieux et les enjeux de leur application. Destiné tant aux professionnels qu’aux enseignants-chercheurs et aux étudiants, il permet de connaître le droit européen des procédures d’insolvabilité. 

Maggiori informazioni a questo indirizzo.

L’Avvocato generale Kokott sulla qualificazione agli effetti del regolamento Bruxelles I della responsabilità nascente dall’improvvisa interruzione di una relazione commerciale stabile

Tue, 01/12/2016 - 07:00

Sono state rese note il 23 dicembre 2015 le conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott nella causa Granarolo, un procedimento pregiudiziale concernente l’interpretazione del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I).

Il quesito sottoposto alla Corte riguarda l’art. 5 del regolamento, corrispondente oggi all’art. 7 del regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). Si tratta della norma che prevede una serie di competenze “speciali”, alternative al foro generale del domicilio del convenuto e fondate sull’esistenza di un nesso particolarmente stretto fra il giudice di un dato luogo e la lite di cui detto giudice è investito.

Il rinvio mira ad ottenere un chiarimento circa la sfera di applicazione delle regole attributive contemplate all’art. 5 n. 1 e n. 2 del regolamento, riguardanti, rispettivamente, la “materia contrattuale” e la “materia degli illeciti civili dolosi e colposi” (nel regolamento Bruxelles I bis, si tratta, rispettivamente, dell’art. 7 n. 1 e n. 2). Più specificamente, viene chiesto alla Corte di precisare se debba aversi riguardo all’una o all’altra disposizione quando si faccia questione della responsabilità affacciata nei riguardi di un imprenditore per aver interrotto in modo brusco, senza un adeguato preavviso, una relazione commerciale stabile, e ciò al di fuori dell’ipotesi in cui tale interruzione costituisca la reazione all’inadempimento degli obblighi dell’altra parte. Una siffatta responsabilità è prevista, in Francia, dall’art. L 442-6 del Code de commerce.

Secondo l’Avvocato generale, un’azione di questo genere, riferita all’interruzione di relazioni commerciali stabili “non inserite in un contratto quadro”, e in mancanza di un patto di esclusiva, deve considerarsi compresa nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e comporta dunque l’operatività dell’art. 5 n. 3, del regolamento n. 44/2001.

Per giungere a tale conclusione, l’Avvocato generale fa leva principalmente sulla sentenza Brogsitter. In essa, la Corte di giustizia ha affermato che, per delimitare la sfera applicativa del foro della materia contrattuale, distinguendolo da quello degli illeciti civili, è decisivo stabilire se “l’interpretazione [di un] contratto che vincola il convenuto al ricorrente appare indispensabile per stabilire … l’illiceità del comportamento … rimprovera[to] al secondo”. Una tale interpretazione, ha osservato la Corte in quel frangente, risulta indispensabile in materia di contratti qualora “le azioni intentate … nel procedimento principale abbiano per oggetto una domanda di risarcimento la cui causa può essere ragionevolmente considerata una violazione dei diritti e delle obbligazioni del contratto che vincola le parti …, circostanza che ne renderebbe indispensabile la presa in considerazione per decidere sul ricorso”.

Nel caso di specie, osserva l’Avvocato generale, il diritto al risarcimento invocato dall’attore si ricollega all’improvvisa interruzione di una relazione commerciale stabile nel cui contesto un’impresa italiana ha compiuto varie forniture di prodotti a un’impresa francese, in assenza, tuttavia, di un contratto quadro che disciplinasse nel complesso la relazione commerciale delle parti.

In tali circostanze, prosegue l’Avvocato generale, la questione decisiva, quella consistente nel sapere se l’interruzione della relazione commerciale in questione sia stata accompagnata, o meno, da un ragionevole termine di preavviso, “non dipende … dalla valutazione di accordi tra le parti”, ma si collega semmai ad “una norma di legge che, nell’interesse di ordinate relazioni commerciali, ne disapprova ogni improvvisa interruzione, prevedendo, in questi casi, diritti al risarcimento per l’ex partner commerciale”.

Nel caso in esame, si legge ancora nelle conclusioni, non si discute di violazioni contrattuali, “bensì del rifiuto dell’ex partner commerciale di stipulare contratti”. Si potrebbe parlare, in effetti, di importi “contrattuali” solamente “qualora la parte che interrompe la relazione commerciale eccepisca eventuali violazioni contrattuali pregresse da parte del creditore nell’ambito di detta relazione, per giustificare così l’interruzione di quest’ultima e sottrarsi al relativo obbligo di risarcimento”. Senonché, rimarca l’Avvocato generale, “un siffatto motivo di difesa – quand’anche sollevato mediante eccezione … – non modificherebbe la natura della pretesa risarcitoria e non la trasformerebbe in una pretesa contrattuale”.

La pretesa azionata in giudizio va dunque qualificata come extracontrattuale, in linea con quanto fatto dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza Tacconi in relazione alla responsabilità connessa all’interruzione di trattative precontrattuali: nell’uno come nell’altro caso – stando all’Avvocato generale – mancano quegli “impegni liberamente assunti da una parte nei confronti di un’altra” che, sin dalla sentenza Handte, rappresentano, per il giudice dell’Unione, il proprium della materia contrattuale.

The ECJ on the circumstances allowing the review of a European order for payment

Mon, 01/11/2016 - 07:00

On 22 October 2015, the ECJ rendered its judgment in Thomas Cook Belgium (case C-245/14), a case concerning the interpretation of Regulation No 1896/2006 creating a European order for payment procedure.

The request for a preliminary ruling arose from a dispute concerning a contract concluded between a Belgian travel agency and an Austrian company.

The latter, alleging that the travel agency had not performed its contractual obligations, applied for a European order for payment before the Vienna District Court for commercial matters. The jurisdiction of this court was asserted by the applicant on the basis of Article 5(1) of Regulation No 44/2001 (Brussels I), now corresponding to Article 7(1) of Regulation No 1215/2012 (Brussels Ia), which lays down a head of “special” jurisdiction for matters relating to a contract.

The order for payment was issued and served on the defendant. The latter lodged a statement of opposition, but did so only after the expiry of the time-limit stated in Article 16(2) of Regulation No 1896/2006. Relying on Article 20 of the Regulation, the defendant then applied for the review of the order, claiming that the application form did not mention the choice-of-forum clause featured in the contract, which conferred exclusive jurisdiction on the Belgian courts.

Seised of the application for review, the Vienna Commercial Court asked the ECJ to clarify the interpretation of Article 20(2) of Regulation No 1896/2006, whereby the defendant is entitled to apply for a review only “where the order for payment was clearly wrongly issued, having regard to the requirements laid down in this Regulation, or due to other exceptional circumstances”. Pursuant to Recital 25 of the Regulation, such other exceptional circumstances “could include a situation where the European order for payment was based on false information provided in the application form”.

In the judgment, the ECJ begins by noting that, according to Article 12(3), once the European order for payment has been served on the defendant, the latter is deemed to be aware of his options to pay the amount indicated in the order, or lodge a statement of opposition in accordance with article 16, within 30 days of the service.

In the Court’s view, since the Regulation does not provide for the defendant’s participation in the procedure, the second option is aimed at compensate this party, by giving him the chance to contest the claim after the order has been issued.

The Court goes on by inferring from the heading of Article 20 that, once the time-limit for opposition has elapsed, no review is allowed, save in “exceptional circumstances”. Accordingly, this provision requires a strict interpretation.

In light of this, the court seised of a request for review must ascertain whether the order was “clearly wrongly issued, having regard to the requirements laid down in the Regulation” (which include, as indicated in Article 7(2), the ground on which the jurisdiction of the court having issued the order is based). Pursuant to Article 8, the court is merely required to verify, on the basis of the application form, whether the claim appears to be founded, and whether the requirements set forth in the Regulation are met.

In this connection, the ECJ notes that under Article 23 of the Brussels I Regulation, the jurisdiction conferred under a choice-of-court agreement is normally exclusive in nature, but equally observes that, according to Recital 16 of Regulation No 1896/2006, the court seised is required to examine the application, including the issue of jurisdiction, solely on the basis of the information provided in the application form, without having to verify them.

After all, the Court adds, the defendant is informed of this fact in the order, as well as of his duty to lodge a statement of opposition under Article 16 to prevent the order from becoming enforceable, as indicated in Article 12(4)(a) and (b). As a consequence, the defendant is in a position to easily object to the jurisdiction of the seised court within the deadline provided for in the Regulation, by simply alleging that the information provided by the claimant in the application form is false or incorrect, without being required to specify the reasons for the objection.

According to the ECJ, this facilitation is to be read in light of the purpose of the Regulation, namely the need to “reconcile the swiftness and efficiency of court proceedings, whilst observing the rights of defence”. Actually, the assessment of a jurisdiction clause “may give rise to complex points of law, such as the validity…” of the clause itself, which would require a broader examination than that provided under Article 8 of the Regulation.

The conclusion, accordingly, is that “having regard to the circumstances laid down in Regulation No 1896/2006”, the European order for payment in question cannot be considered “clearly wrongly issued”.

The Court goes on to discuss the meaning of the expression “exceptional circumstances”, as employed in Article 20(2).

As mentioned above, Recital 25 clarifies that such exceptional circumstances include a situation where the order was based on false information provided by the claimant in the application form. In the present case, since the defendant based his claim for review on the fact that the applicant did not mention the choice-of-forum clause on which both parties agreed, he could not ignore the aforementioned clause at the time of the service of the order. Accordingly, from the Court’s standpoint, he could have been able to promptly detect the false information and lodge a timely statement of opposition. Such a possibility prevents him from relying on Article 20, given that this provision is not aimed at providing the defendant with a second opportunity to oppose the claim, as clearly stated by Recital 25.

Therefore, in the opinion of the ECJ, “it cannot be considered that the order for payment was wrongly issued due to other exceptional circumstances within the meaning of Article 20(2) of Regulation No 1896/2006”.

To support this conclusion, the Court also refers to Recitals 9 and 29, and to Article 1(1)(a), stating that granting a review would undermine the objective of the Regulation, that is “to simplify, speed up and reduce the costs of litigation in cross-border cases concerning uncontested pecuniary claims by creating a European order for payment procedure”, and “to establish a uniform rapid and efficient mechanism for the recovery of such claims”.

La Cassazione sulla legge applicabile al cognome della moglie a seguito del divorzio

Fri, 01/08/2016 - 07:00

Con la sentenza 13 novembre 2015, n. 23291, la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine all’individuazione della legge applicabile al cognome della moglie a seguito del divorzio.

Il giudice di prime cure, oltre a dichiarare lo scioglimento del matrimonio e a statuire sulle domande alimentari, aveva inibito alla moglie, cittadina svedese, l’uso del cognome del marito in applicazione dell’art. 5 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 sul divorzio. La moglie era allora ricorsa in appello lamentando, fra le altre cose, l’inibizione all’uso del cognome del marito. In appello, la censura è stata ritenuta fondata: la moglie, stando ai giudici dell’appello, aveva acquisito il cognome del marito in forza della legge svedese, e questa rimette alla moglie la scelta di mantenere o meno detto cognome.

Di qui il ricorso per cassazione proposto dal marito, secondo il quale, con riferimento all’uso del cognome, la Corte d’Appello aveva errato nel ritenere che la legge italiana dovesse regolare il divorzio ma non il diritto all’uso del nome.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso, dichiara di condividere le conclusioni raggiunte in appello, salvo modificare l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta applicabilità della legge svedese.

Osserva inizialmente il giudice di legittimità che pur non essendo il diritto al nome materia regolata dal diritto dell’Unione europea, “le norme nazionali, tuttavia, come precisato dalla sentenza Garcia Avello … devono venire applicate in modo da non ostacolare la libera circolazione tra le persone” nelle fattispecie a carattere transnazionale.

Senonché, osserva la Corte, è da escludere che nel caso di specie vengano in rilievo le norme di conflitto poste dalla legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (e in particolare l’art. 24, in tema di diritti della personalità), occorrendo piuttosto fare riferimento alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi (di cui si veda qui il testo francese, allegato alla legge italiana di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione). In particolare, la Convenzione di Monaco, all’art. 1, prevede che il nome e il cognome dell’individuo sono determinati dalla propria legge di cittadinanza, senza che rilevi (come invece accade in base all’art. 24, comma 2, della legge n. 218/1995) la legge regolatrice dell’eventuale rapporto di famiglia da cui dipenda il diritto all’uso del nome.

È su queste basi che la Corte conclude che il nome della moglie sia soggetto alla legge svedese. Quest’esito, osserva la Corte, non è inficiato dal fatto che la donna, pluricittadina, abbia nel contempo la nazionalità di un paese diverso dalla Svezia, essendo comunque quest’ultimo il paese con cui l’interessata — ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 218/1995 — presenta il collegamento più stretto: in tale paese, in particolare, è stato celebrato il matrimonio, è nato il figlio della coppia e si è svolta in via prevalente la vita familiare.

Il nuovo Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: considerazioni e interrogativi sul suo funzionamento in presenza di elementi di internazionalità

Tue, 01/05/2016 - 07:00

La legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, istituisce, al comma 414, “in via sperimentale”, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Il comma 415, consente l’accesso alle risorse del Fondo al “coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi”, allorché “non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”.

L’interessato può rivolgersi al “tribunale del luogo ove ha residenza” per chiedere l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. L’istanza, se ritenuta ammissibile dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato, viene trasmessa al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione. Il Ministero, dal canto suo, “si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate”.

Le norme di attuazione delle disposizioni ora tratteggiate — aggiunge il comma 416 — sono adottate entro il mese di gennaio 2016 con decreto del Ministro della Giustizia. Il regime attuativo, oltre ad individuare i tribunali presso i quali verrà avviata la sperimentazione, dovrebbe determinare le modalità “per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo … delle somme recuperate” presso il coniuge inadempiente.

Non sono di immediatamente evidenza, stando al tenore testuale della legge, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo rispetto ai casi che presentino degli elementi di internazionalità (nulla di nuovo, verrebbe da dire: il legislatore italiano fatica a rappresentarsi che le fattispecie che si dispone a regolare nel campo del diritto privato non sono sempre e soltanto delle fattispecie puramente interne; per una dimostrazione recente di questa poca sensibilità si vedano le norme relative alla negoziazione assistita in tema di separazione e divorzio dettate dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, di conversione del decreto legge n. 132/2014).

Nello stabilire che l’istante debba rivolgersi al Tribunale del luogo in cui risiede, il comma 414 sembra implicitamente indicare che per avvalersi delle risorse del Fondo è necessario (e sufficiente, parrebbe) risiedere in Italia al momento dell’istanza. Irrilevanti, sotto questo profilo, sono la cittadinanza del richiedente e il luogo in cui questi risiedeva all’epoca della pronuncia della separazione o della concessione dell’assegno, come pure la cittadinanza e la residenza del debitore.

Il Fondo, come si è detto, mira a soddisfare le esigenze del coniuge che non abbia ricevuto “l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile”, vale a dire l’assegno che il giudice stabilisce pronunziando la separazione a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione stessa, affinché questi riceva “quanto è necessario al suo mantenimento”, là dove non disponga di “adeguati redditi propri”.

Il testo del comma 415 non sembra escludere la possibilità di ritenere soddisfatto il presupposto ora indicato — l’avvenuta concessione di un “assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile” — quando il provvedimento che ha stabilito l’assegno sia un provvedimento straniero reso in applicazione della legge italiana (e, specificamente, dell’art. 156 del codice civile), se efficace in Italia.

L’efficacia in Italia di un provvedimento straniero che disponga in ordine al mantenimento di un coniuge durante la separazione potrà dipendere, a seconda dei casi, dal regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dalla Convenzione dell’Aja del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale dei crediti alimentari, dalla Convezione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari, da eventuali convenzioni bilaterali sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento delle sentenze in materia civile, o dalle norme “comuni” di diritto internazionale privato dettate dalla legge 31 maggio 1995 n. 218.

È invece meno agevole stabilire se possa beneficiare del Fondo unicamente chi lamenti il mancato versamento di un assegno disposto in base all’art 156 del codice civile, come a rigore parrebbe emergere dal testo del comma 415 della legge, o se le relative risorse possano essere mobilitate anche a tutela di chi invochi un assegno, egualmente connesso alla separazione ed egualmente funzionale al mantenimento del coniuge incolpevole, fissato dal giudice in applicazione di una norma straniera.

L’eventualità appena evocata può presentarsi sia in relazione a un provvedimento reso all’estero sia in relazione a un provvedimento pronunciato in Italia.

Il giudice italiano, competente a pronunciarsi in forza delle norme sulla giurisdizione di cui al regolamento n. 4/2009, dovrà infatti fondare le proprie statuizioni in ordine alle pretese alimentari di uno dei coniugi nei confronti dell’altro su una legge diversa da quella italiana, se così dispongono le norme di conflitto del Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Una simile conclusione potrebbe imporsi anche quando la residenza abituale dell’alimentando si trovi in Italia al momento del procedimento; e ciò vuoi in forza dell’art. 5 del Protocollo (quando una delle parti si opponga all’applicazione della legge italiana “e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell’ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio”) vuoi in forza di una electio iuris pattuita fra le parti ai sensi dell’art. 8.

Un’interpretazione restrittiva del comma 415 della legge di stabilità, cioè un’interpretazione che circoscriva l’accesso al Fondo a chi invochi un assegno retto dal diritto italiano, darebbe verosimilmente luogo a più di un inconveniente.

In particolare, il creditore di un assegno pronunciato (in Italia o all’estero) in base a un diritto diverso dal diritto italiano correrebbe il rischio di subire — ove risieda in Italia al momento della mancata corresponsione di quanto dovutogli — una discriminazione irragionevole. La sua situazione, pur ricevendo sul piano sostanziale una tutela giuridica equiparabile a quella assicurata dall’art. 156 del codice civile (per la meritevolezza degli interessi protetti, per il tipo di protezione concessagli etc.), non sarebbe assistita dal meccanismo di solidarietà voluto dal legislatore tramite la costituzione del Fondo: le ragioni da lui invocate potrebbero così finire per conoscere una realizzazione meno effettiva di quella spettante a chi, nelle medesime circostanze, faccia valere un credito alimentare basato sul diritto italiano. Una disparità di trattamento, questa, che colpirebbe posizioni non solo giuridicamente ma anche socialmente simili, se è vero che — come detto — il titolare dell’una come il titolare dell’altra pretesa creditoria dovrebbero, per sollecitare l’intervento del Fondo, risiedere in Italia.

Insomma, due persone, entrambe residenti in Italia nel momento in cui vivono una condizione di bisogno (e magari entrambe italiane), potrebbero scoprirsi discriminate quanto all’accesso al Fondo per il solo fatto che la decisione di cui intendono avvalersi (magari resa in entrambi i casi da un giudice italiano) è stata pronunciata, in un caso, sul fondamento del diritto italiano e, nell’altro caso, sul fondamento del diritto straniero (un diritto, vale la pena di sottolinearlo, la cui applicabilità potrebbe essere stata imposta in via oggettiva al giudice della separazione, senza riguardo alle preferenze eventualmente espresse dall’alimentando o ai vantaggi a lui derivanti dall’impiego delle norme di questo o quel paese).

La posizione di chi si dolga della mancata corresponsione di un assegno basato su disposizioni sostanziali non italiane risulterebbe allora deteriore rispetto a quella di chi si dolga della violazione di un assegno “italiano” anche se l’importo del primo assegno, determinato in conformità alla legge straniera, fosse inferiore a quello che il coniuge avrebbe conseguito nelle medesime circostanze se i parametri pertinenti fossero stati quelli della legge italiana.

V venendo al recupero delle somme erogate al beneficiario ad opera del Ministero della Giustizia, il comma 415 della legge di stabilità non frappone alcun ostacolo a che l’azione del Ministero si proietti, all’occorrenza, al di fuori dell’Italia, a seconda di dove siano localizzati i cespiti patrimoniali del debitore più agevolmente aggredibili a fini esecutivi.

Per mettere in atto il recupero transfrontaliero, andrà accertata la possibilità, per il Ministero, di far valere nel paese pertinente tanto il provvedimento (italiano o straniero) che ha stabilito l’assegno quanto il diritto del Ministero stesso di surrogarsi nelle pretese del creditore.

Negli Stati membri dell’Unione europea viene in rilievo a questo fine l’art. 64 del già ricordato regolamento n. 4/2009. La norma, elaborata tenendo conto delle sentenze Baten e Blijdenstein della Corte di Giustizia, prevede che, ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, la nozione di “creditore di alimenti”, di per sé riferibile soltanto alla “persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti” (art. 1, par. 1, n. 10 del regolamento) comprende “l’ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti”.

Il diritto di un ente pubblico di agire per la persona fisica a cui siano dovuti gli alimenti, aggiunge il par. 2 dello stesso art. 64, “è disciplinato dalla legislazione cui è soggetto l’ente” (dunque dalla legislazione italiana, comprese le future norme di attuazione del regime in esame, quando si tratti di misure di recupero avviate dal Ministero della Giustizia a seguito dell’erogazione di risorse tratte dal Fondo).

Delle previsioni pressoché identiche, in tema di azioni di enti pubblici, si leggono  all’art. 36 della menzionata Convenzione dell’Aja del 2007 sull’esazione dei crediti alimentari.

La Corte di appello di Milano riconosce un provvedimento di adozione di una minore da parte della ex coniuge della madre biologica

Mon, 01/04/2016 - 07:00

Con decreto depositato il 1° dicembre 2015, la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto come efficace in Italia l’ordinanza con cui un giudice spagnolo ha dichiarato l’adozione di una minore da parte della moglie della madre biologica della minore stessa (entrambe le donne erano cittadine italiane, residenti in Spagna all’epoca dell’adozione), ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile.

La Corte ha invece respinto la domanda tesa ad ottenere la trascrizione dell’atto di matrimonio tra le due donne, della successiva sentenza di divorzio nonché dell’accordo regolatore del divorzio e delle condizioni riguardanti l’affido della figlia, omologato dal giudice spagnolo. Tale conclusione è stata raggiunta richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, nonché, quasi per intero, il decreto depositato il 6 novembre 2015 con il quale la stessa Corte milanese si  era pronunciata sulla questione della trascrivibilità di un atto di matrimonio straniero tra cittadini italiani dello stesso sesso.

Il mancato riconoscimento del matrimonio, si osserva nel decreto, implica l’impossibilità di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile della pronuncia spagnola di scioglimento del matrimonio stesso e, così, dell’accordo regolatore del divorzio sottoscritto dalle parti. Quest’ultimo, del resto, non costituisce un atto di stato civile suscettibile di trascrizione agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante l’ordinamento dello stato civile.

Senonché, per la Corte, diverso destino spetta all’ordinanza spagnola che ha dichiarato l’adozione piena della minore, con effetti legittimanti. Sia pure emerga da tale provvedimento che l’adozione è stata dichiarata sul presupposto del matrimonio delle due donne – valido all’estero ma non riconoscibile in Italia – la Corte ha ritenuto che ai fini della sua riconoscibilità ex articoli 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, esso debba essere esaminato “indipendentemente da ogni valutazione riguardante il matrimonio spagnolo tra le parti”. La Corte ha così verificato se, in conformità agli articoli 65 e 66 della stessa legge, l’ordinanza dispiegasse piena efficacia in Spagna e non fosse contraria all’ordine pubblico italiano.

Con riferimento a tale seconda condizione, la Corte ha innanzitutto osservato che il concetto di ordine pubblico c.d. internazionale, a cui fa riferimento la norma, non può essere definito “esclusivamente sulla base dell’assetto ordinamentale interno, racchiudendo essa i principi fondamentali della Costituzione o quegli altri principi e regole che rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti del suo assetto ordinamentale”.

La Corte di appello ha pertanto enucleato i principi cardine in materia di adozione di minori, richiamandosi, in particolare, all’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sanciscono la preminenza dell’interesse del minore, nonché agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicurano, rispettivamente, la tutela del diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione. La Corte ha fatto altresì riferimento all’art. 23 del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), che statuisce che i provvedimenti emessi in uno Stato membro e relativi alla responsabilità genitoriale non possono essere riconosciuti “se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto”.

Su queste basi, i giudici milanesi hanno considerato che costituisca “mero pregiudizio” ritenere che “sia dannoso per l’equilibrio e lo sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”, osservando che “ogni situazione deve essere valutata singolarmente, tenuto conto del preminente interesse del minore rispetto alle figure genitoriali e al suo diritto di convivere e/o mantenere regolari rapporti significativi con tutte le figure adulte di riferimento, indipendentemente dalle loro tendenze sessuali, ritenute in concreto adeguate ad assicurargli l’affetto e la cura indispensabili per la sua armoniosa crescita”.

Accertato che la minore è stata cresciuta in un progetto di vita familiare e di genitorialità condivisa instaurato con entrambe le donne, con le quali ha vissuto sin dalla nascita e con le quali ha costruito stabili relazioni affettive, la Corte ha ritenuto che il provvedimento spagnolo non fosse incompatibile con l’ordine pubblico italiano.

La Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori in vigore per l’Italia

Sun, 01/03/2016 - 17:00

Il 1° gennaio 2016, come anticipato in un post dello scorso ottobre, è entrata in vigore per l’Italia la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, l’efficacia delle decisioni e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Nessuno sviluppo, tuttavia, si è registrato negli ultimi mesi quanto alle norme preposte all’attuazione del regime convenzionale nell’ordinamento italiano, che il Parlamento non è riuscito ad adottare nella sua interezza contestualmente all’autorizzazione alla ratifica. Il disegno di legge rivolto a tale scopo (atto Senato n. 1552 bis) rimane allo studio della Commissione Giustizia del Senato, senza che in quella sede si sia avuto alcun progresso rispetto dalla seduta del 21 luglio 2015, che ha disposto una serie di audizioni.

In queste circostanze, non è d’aiuto il fatto che il sito web della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, nella sezione in cui sono raccolte le informazioni relative alle Autorità centrali degli Stati contraenti, continui a mancare, nel momento in cui scriviamo queste righe, ogni menzione dell’Italia e della sua Autorità centrale (identificata dall’art. 3 della legge n. 101 del 18 giugno 2015 nella Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nel frattempo, soprattutto fuori dall’Italia, il confronto sui temi della Convenzione si fa sempre più intenso. Tra gli sviluppi più recenti, merita di essere segnalato il documento di conclusioni e raccomandazioni elaborato all’esito della conferenza dal titolo Cross Border Child Protection – The 1996 Hague Child Protection Convention in practice, organizzata a Ginevra tra il 21 e il 23 ottobre 2015 dall’ONG Service Social International in collaborazione con la Conferenza dell’Aja.

A seminar in Strasbourg on human rights and family law

Wed, 12/30/2015 - 07:00

A two-day seminar on Recent Case Law of the European Court of Human Rights in Family Law Matters, organised by the Academy of European Law (ERA), will take place in Strasbourg on 11 and 12 February 2016.

This seminar will provide participants with a detailed understanding of the most recent jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) related to family law matters. The spotlight is centred on Article 8 (respect for private and family life) in conjunction with Article 14 (prohibition of discrimination) and Article 12 (right to marry). The case law of the ECtHR concentrates not only on the legal implications but also on social, emotional and biological factors.

Speakers include Thalia Kruger (Univ. Antwerp) and Maria Elisa D’Amico (Univ. Maastricht).

For more information see here.

Le modifiche alla procedura europea per le controversie di modesta entità e al procedimento di ingiunzione di pagamento

Mon, 12/28/2015 - 07:00

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre 2015 il regolamento (UE) 2015/2421 del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento n. 861/2007, istitutivo del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e il regolamento n. 1896/2006, istitutivo del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (si veda da ultimo, sulla revisione dei due strumenti, questo post).

Queste le novità principali per quanto riguarda i c.d. small claims.

(a) Viene estesa, innanzitutto, la portata applicativa del regolamento n. 861/2007. Le controversie “di modesta entità” sono ora definite tali in relazione ad una soglia di valore che passa dai 2.000 ai 5.000 Euro.

(b) Quanto al procedimento, che per principio rimane scritto, è previsto che il giudice fissi un’udienza “esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti” e che una richiesta tesa a questo scopo possa essere rigettata solo se il giudice “ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia superflua per l’equa trattazione del procedimento” (il testo tuttora in vigore prevede, più genericamente, che il giudice proceda a un’udienza “se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti”, potendo rigettare una tale richiesta “se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedimento”). È incentivato l’uso della videoconferenza e di analoghe tecnologie. Norme più specifiche sono introdotte, poi, con riguardo all’assunzione delle prove nonché in tema di notifiche e comunicazioni.

(c) Le spese di giustizia richieste dai singoli Stati membri “non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro”. Agli Stati membri viene comunque chiesto di provvedere “affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale”, dovendo essere offerta almeno almeno una delle seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario, pagamento con carte di credito o debito, addebito diretto sul conto corrente dell’attore.

(d) La procedura di riesame della sentenza in casi eccezionali è ora consentita al convenuto a cui non è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un’udienza, se il convenuto stesso non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa. In alternativa, il riesame rimane ammissibile se il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili. Il termine per chiedere il riesame, sin qui ancorato a un parametro generico (“purché agisca tempestivamente”) viene fissato in 30 giorni, decorrenti “dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte”. Viene poi garantita, in caso di annullamento della sentenza a seguito dell’accoglimento della richiesta di riesame, la salvezza degli effetti della domanda: ai sensi del nuovo art. 18, par. 3, secondo comma, “l’attore non perde i benefici di un’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale”.

(e) Si prevede adesso che le conciliazioni approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato del foro “sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità”.

Passando alle innovazioni relative al regolamento n. 1896/2006 sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, è ora previsto che, in caso di tempestiva opposizione, il procedimento prosegua “dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine” secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, laddove applicabile, oppure in conformità con “un rito processuale civile nazionale appropriato”.

Spetterà al ricorrente precisare, nella domanda di ingiunzione, quale di queste procedure debba essere seguita in caso di opposizione alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.

In mancanza di tale indicazione, o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per gli small claims a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, “il procedimento viene trattato secondo l’appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga”.

Le modifiche prefigurate dal nuovo regolamento saranno applicabili a decorrere dal 14 luglio 2017.

Conflitti di leggi e arbitrato

Wed, 12/23/2015 - 07:00

Il volume n. 375 del Recueil des cours de l’Académie de Droit International de la Haye, uscito a Novembre 2015, comprende, fra gli altri, uno scritto di Ted M. de Boer intitolato Choice of Law in Arbitration Proceedings.

[Dal sito dell’editore] – Contrary to national courts, arbitral tribunals are not bound to local rules of private international law: there is no lex fori determining the choice-of-law issues that may be raised in arbitration proceedings. Arbitrators are thus faced with the problem of choosing (a) the law governing disputes on the existence and validity of arbitration agreements, (b) the law governing the merits of the case, and (c) the law governing the proceedings as such. Most of these problems could be solved by an express choice of law by the parties. However, apart from the question of whether such a choice is valid and permissible and which law applies to that issue, the principle of party autonomy is of no avail in the absence of a (valid) agreement on the applicable law. In this course, various solutions to the choice-of-law problems that may arise in arbitration proceedings are discussed and evaluated.

Ulteriori informazioni sull’intero volume, compresi gli indici degli articoli, sono disponibili a questo indirizzo.

L’arbitrato e la riforma del regolamento Bruxelles I

Fri, 12/18/2015 - 07:00

Jana Felicia Dickler, Schiedsgerichtsbarkeit und Reform der EuGVVO – Standort Europa zwischen Stagnation und Fortschritt, Mohr Siebeck, 2015, ISBN 9783161539862, pp. 241, Euro 69.

[Dal sito dell’editore] Schiedsgerichtsbarkeit ist die wohl bekannteste und auch wirtschaftlich bedeutendste Möglichkeit außergerichtlicher Konfliktbewältigung. Trotzdem bestehen in weiten Teilen Überschneidungsbereiche zur staatlichen Gerichtsbarkeit. Um als Standort Europa auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, müssen aus gesetzgeberischer Perspektive für diesen Bereich der alternativen zivilrechtlichen Streitbeilegung adäquate normative Rahmenbedingungen geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund beleuchtet Jana Dickler den über zehnjährigen Reformprozess, den das maßgebliche europäische Regelungsinstrument auf dem Gebiet zivilrechtlicher Verfahrenskoordinierung – die EuGVVO – durchlaufen hat, und bewertet das Ergebnis mit Blick auf die konfliktträchtigen Überschneidungsbereiche zwischen staatlicher und Schiedsgerichtsbarkeit um auf dieser Grundlage einen eigenen Lösungsvorschlag zu entwickeln.

Per ulteriori informazioni si veda qui.

Un volume sulle società estere per il Trattato Cicu-Messineo

Tue, 12/15/2015 - 07:00

Claudio Biscaretti di Ruffìa, Alberto Santa Maria, Le società estere, in Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè, 2015, pp. XIV – 340, ISBN: 9788814209703, Euro 42.

Ulteriori informazioni sul volume sono reperibili al sito dell’editore. L’indice dell’opera è disponibile qui.

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