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Informasi dan Berita
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Punitive damages / Danni punitivi

mar, 10/18/2016 - 08:00

Cedric Vanleenhove, Punitive Damages in Private International Law, Intersentia, 2016, ISBN 9781780684161, 260 pp., EUR 60.

Although European scholars have called U.S. punitive damages an “(undesired) peculiarity of American law” and the “Trojan horse of the Americanisation of continental law”, the European Union cannot close its eyes to this important feature of U.S. law. Despite being under constant scrutiny, punitive damages have a strong foothold on the other side of the ocean. Moreover, due to increased globalisation, transnational litigation is arguably on the rise. In cross-border law suits, it is inevitable that a jurisdiction will encounter legal institutions that are alien to the substantive law of the forum. This book examines the private international law treatment of American punitive damages in the European Union. It poses the crucial question whether U.S. punitive damages (should) penetrate the borders of the European Union through the backdoor of private international law. More specifically, three areas of private international law are analysed: service of process, applicable law and enforcement of judgments. In addition to describing the current positions in case law and scholarship, the book takes a normative perspective and attempts to formulate concrete guiding principles that can be used when the European legal order faces U.S. punitive damages. It, therefore, provides an invaluable resource for practitioners, judges and authorities confronted with this controversial remedy. Furthermore, as a nation’s private international law attitude indicates the country’s level of tolerance towards a foreign concept unknown in its own legal system, the book can form an essential building block for discussions amongst legislators surrounding the introduction of the remedy of punitive damages in substantive law.

Jurisdiction in matters of marriage annulment / La giurisdizione in materia di annullamento del matrimonio

lun, 10/17/2016 - 08:00

In its judgment of 13 October 2016, case C-294/15, Mikołajczyk, the Court of Justice stated as follows.

(1)    Article 1(1)(a) of Regulation No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, must be interpreted as meaning that an action for annulment of marriage brought by a third party following the death of one of the spouses falls within the scope of that Regulation.

(2)    The fifth and sixth indents of Article 3(1)(a) of Regulation No 2201/2003 must be interpreted as meaning that a person other than one of the spouses who brings an action for annulment of marriage may not rely on the grounds of jurisdiction set out in those provisions.

Nella sentenza resa il 13 ottobre 2016, relativa alla causa C-294/15, Mikołajczyk, la Corte di giustizia ha affermato quanto segue.

(1)     L’art. 1, par. 1, lett. a), del regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale va interpretato nel senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

2)      L’art. 3, par. 1, lett. a), del medesimo regolamento, segnatamente il quinto e il sesto trattino (che valorizzano la residenza abituale dell’attore come titolo di giurisdizione in materia matrimoniale), va interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni.

The protection of adults in cross-border situations / La protezione internazionale degli adulti

sam, 10/15/2016 - 08:00

The European Parliamentary Research Service has published a study accompanying a legislative initiative report on the protection of vulnerable adults to be prepared by the French MEP Joëlle Bergeron for the purposes of Article 225 of the TFEU. Its purpose is to assess the potential added value of taking legislative action at EU level in this field, in particular as regards situations where a cross-border element is present. The study builds on expert research carried out for the purpose, inter alia, by Ian Curry-Sumner (Voorts Juridische Diensten, Dordrecht), and Joëlle Long (Univ. Turin). The research papers are annexed to the study.

Il Servizio Ricerca del Parlamento europeo ha pubblicato uno studio destinato ad accompagnare una relazione di iniziativa legislativa ai sensi dell’art. 225 del TFUE dedicata alla protezione degli adulti e affidata alla Parlamentare europea francese Joëlle Bergeron. Lo studio punta ad accertare il valore aggiunto di un’azione legislativa condotta in quest’ambito a livello europeo, in particolare per quanto concerne le situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità. Lo studio si basa su ricerche svolte, fra gli altri, da Ian Curry-Sumner (Voorts Juridische Diensten, Dordrecht) e Joëlle Long (Univ. Torino). Il testo integrale di tali lavori di ricerca è allegato allo studio.

Turkey joins the Hague Conventions on children protection and maintenance / La Turchia ratifica le Convenzioni dell’Aja sulla protezione dei minori e gli alimenti

jeu, 10/13/2016 - 08:00

On 7 October 2016, Turkey ratified the 1996 Hague Convention the Protection of Children and the 2007 Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance. Both Conventions will enter into force for Turkey on 1 February 2017.

Il 7 ottobre 2016, la Turchia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori e la Convenzione dell’Aja del 2007 sulle obbligazioni alimentari. I due strumenti saranno internazionalmente in vigore per la Turchia dal 1° febbraio 2017.

The EU Succession Regulation / Il regolamento europeo sulle successioni

mer, 10/12/2016 - 18:14

The EU Succession Regulation – A Commentary, edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davì, Heinz-Peter Mansel, Cambridge University Press, 2016, ISBN 9781107127302, GBP 125.

The European Succession Regulation is a landmark in the field of EU private international law. It unifies the conflicts of laws, jurisdiction and recognition of foreign judgments and some other legal instruments in the field of succession and wills. This volume provides an article-by-article commentary on the individual provisions of the Regulation, introduced by an overview of its general framework and underlying principles. As a reference tool for the Regulation, this book is intended to promote a high standard of interpretation and application. With contributions from leading scholars in the field, it uses a comparative approach in its analysis to enrich the academic debate and highlight the problems likely to arise in the practical application of the Regulation.

The University of Rome La Sapienza will host a conference, on 13 October 2016, on the occasion of the publication of the book. Speakers include Cristina Campiglio (Univ. Pavia), Sergio Maria Carbone (Univ. Genova), Javier Carrascosa González (Univ. Murcia), Claudio Consolo (Univ. Roma La Sapienza), Erik Jayme (Univ. Heidelberg), Peter Kindler (LMU Munich), Paolo Pasqualis (Italian Council of Notaries), Ugo Villani (Univ. Bari).

Il 13 ottobre 2016, si svolgerà a Roma, all’Università La Sapienza, un convegno in occasione della pubblicazione del volume. Interverranno, fra gli altri, Cristina Campiglio (Univ. Pavia), Sergio Maria Carbone (Univ. Genova), Javier Carrascosa González (Univ. Murcia), Claudio Consolo (Univ. Roma La Sapienza), Erik Jayme (Univ. Heidelberg), Peter Kindler (LMU Monaco), Paolo Pasqualis (Consiglio Nazionale del Notariato), Ugo Villani (Univ. Bari).

Charterclick! – A Conference in Florence on the Charter of Fundamental Rights of the EU / Charterclick! – Un convegno a Firenze sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE

mer, 10/12/2016 - 08:00

On 28 October 2016, the University of Florence will host a conference devoted to ‘New instruments to promote the proper application of the EU Charter of Fundamental Rights. A discussion with the EU Institution and national actors on the results and future perspectives of the Charterclick! Project’. The programme is available here.

Il 28 ottobre 2016, l’Università di Firenze ospiterà un convegno dedicato al tema “Nuovi strumenti per promuovere la corretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Una discussione con le istituzioni dell’Unione Europea e gli attori nazionali sui risultati e le prospettive future del Progetto Charterclick!. Il programma dell’evento è disponibile qui.

 

Brussels II recast: the UK decides to opt in – Rifusione del regolamento Bruxelles II: il Regno Unito decide di partecipare

mer, 10/12/2016 - 08:00

On 5 October 2016, the United Kingdom notified the Council of the European Union, in accordance with Article 3(1) of the Protocol (No 21) to the Treaties on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, that it intends to take part in the adoption and application of the proposed regulation on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on international child abduction (the recast Brussels II regulation). A similar communication has been made by Ireland.

Il 5 ottobre 2016, il Regno Unito ha reso noto al Consiglio dell’Unione europea, in base all’art. 3, par. 1, del Protocollo (n. 21) allegato ai Trattati relativo alla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda circa lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che intende prendere parte all’adozione e all’applicazione del regolamento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e sulla sottrazione internazionale di minori (regolamento Bruxelles II rifuso, di cui vedi qui la proposta). Una analoga comunicazione è stata fatta dall’Irlanda.

Notarial writs of execution under regulation No 805/2004 / I titoli esecutivi formati da un notaio secondo il regolamento n. 805/2004

mar, 10/11/2016 - 08:05

On 8 September 2016, AG Bot delivered his opinion in case C-484/15, Ibrica Zulfikarpašić v Slaven Gajer. He concluded as follows.

(1)      The concept of ‘judgment’, within the meaning of Article 4(1) of Regulation (EC) No 805/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims, must be interpreted as meaning that an enforcement title such as a writ of execution issued by a notary based on an authentic document constitutes a ‘judgment’ within the meaning of Article 4(1) of Regulation No 805/2004, provided that the notary with power to issue that writ adjudicates, in the exercise of that specific function, as a court, which requires him to offer guarantees as to his independence and impartiality and to decide on his own authority by a judgment which, first, was or may be subject to an exchange of arguments before being certified as a European Enforcement Order and, second, may be challenged before a judicial authority. It is for the referring court to determine whether notaries satisfy all of those conditions, particularly those relating to independence and impartiality.

(2)      Article 6(1) of Regulation No 805/2004 must be interpreted as meaning that notaries who satisfy the conditions laid down in order to be classified as a ‘court’ constitute the ‘court of origin’ within the meaning of Article 4(6) and Article 6(1) of that regulation and therefore have the power to certify as European Enforcement Orders the writs they issue which have become enforceable in the absence of opposition from the debtor.

L’avvocato generale Bot ha presentato l’8 settembre 2016 le sue conclusioni relative alla causa C-484/15, Ibrica Zulfikarpašić v Slaven Gajer. A suo avviso, la Corte dovrebbe statuire quanto segue.

(1)      La nozione di “decisione giudiziaria” ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del regolamento n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretata nel senso che un titolo esecutivo quale un mandato di esecuzione emesso da un notaio in base a un atto autentico costituisce una “decisione giudiziaria” a norma della menzionata disposizione se il notaio competente a rilasciare detto mandato statuisce in qualità di giudice nell’esercizio di tale specifica funzione, il che presuppone che egli offra garanzie di indipendenza e imparzialità e statuisca con poteri propri mediante una decisione che, da un lato, ha costituito o può costituire l’oggetto di una discussione in contraddittorio prima di essere certificata quale titolo esecutivo europeo e, dall’altro, può essere oggetto di ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria. Spetta al giudice del rinvio verificare se il notaio soddisfi tutte le suddette condizioni, in particolare quelle relative all’indipendenza e imparzialità.

(2)      L’articolo 6, par. 1, del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che il notaio che soddisfi le condizioni per essere qualificato come “giudice” costituisce il “giudice di origine” ai sensi dell’articolo 4, punto 6, e dell’articolo 6, par. 1, di tale regolamento ed è, quindi, competente a certificare come titolo esecutivo europeo il mandato che ha rilasciato e reso esecutivo in mancanza di opposizione del debitore.

Registered partnerships / Unioni civili

lun, 10/10/2016 - 08:00

The Italian Government has adopted, on 4 October 2016, the draft text of three decrees implementing Law No 76 of 20 May 2016, on registered partnerships. One of these decrees is specifically concerned with private international law. It will be finally adopted by the Government, once examined by the Committees for Justice of the Italian Senate and Chamber of Deputies. The text (in Italian) may be found here.

Il 4 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in sede di esame preliminare, i decreti attuativi della legge 20 maggio 2016 n. 76, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Con uno di questi decreti il Governo si appresta ad esercitare la delega contemplata al comma 28, lett. b), della legge, che prefigura la “modifica” e il “riordino” delle norme in materia di diritto internazionale privato riguardanti le unioni. Il testo del decreto, attualmente all’esame delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, è disponibile a questo indirizzo.

 

Ultimi sviluppi / Latest developments – 1/2016

jeu, 09/15/2016 - 07:00
Giurisprudenza / Case law

Corte di giustizia, sentenza del 16 giugno 2016, causa C-511/14, Pebros Servizi Srl — Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera “non contestato”, ai sensi dell’articolo 3, par. 1, 2° comma, lett. b), del Regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.  ♦  Court of Justice, judgment of 16 June 2016, case C-511/14, Pebros Servizi Srl — The conditions according to which, in the case of a judgment by default, a claim is to be regarded as ‘uncontested’, within the meaning of the second subparagraph of Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No 805/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims, must be assessed autonomously, solely in accordance with that regulation.

Corte di cassazione (Sezioni unite), sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016 — Le obbligazioni pecuniarie che devono essere adempiute al domicilio del creditore ai sensi dell’art. 1182, comma 3, del codice civile sono soltanto quelle liquide, per tali intendendosi le obbligazioni delle quali il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali [Nota: il principio di diritto assume rilievo, quando il rapporto contrattuale controverso sia retto dal diritto italiano, anche agli effetti della determinazione del locus solutionis dell’obbligazione dedotta in giudizio ai sensi dell’art. 7 n. 1, lett. a), del Regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale].  ♦  Italian Supreme Court (United chambers), judgment No 17989 of 13 September 2016 — Article 1182(3) of the Italian Civil Code provides that pecuniary obligations are to be performed at the domicile of the creditor. The provision only applies to ‘liquid’ obligations, ie, obligations of a fixed amount. For the latter requirement to be met, it must be established that either the amount was determined in the contract, or that the contract set forth non-discretionary rules for the determination of the amount due [Note: as regards obligations arising out of contracts governed by Italian law, the finding of the Court is relevant to the identification of the place of performance of the obligation in question pursuant to Article 7(1)(a) of Regulation n. 1215/2012 on jurisdiction and the recognition of judgments in civil and commercial matters].

Strumenti normativi / Legal texts

Gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione dell’Aja del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. La Convenzione, già in vigore per l’UE e alcuni Stati extraeuropei, entrerà in vigore per gli Stati Uniti il 1° gennaio 2017. ♦  The US has ratified the Hague Convention on the international recovery of child support and other forms of family maintenance. The Convention, which is already in force for the EU and some extra-European States, will enter into force for the US on 1 January 2017.

Eventi / Events

New Trends in EU Private International Law – Milano, 15 settembre / September 2016 [Tra i relatori / Speakers include: Fausto Pocar, Paul Lagarde, Jürgen Basedow, Christian Kohler, Francisco Garcimartín Alférez, Manlio Frigo, Stefania Bariatti]

Dottrina / Scholarship

Mariel Revillard, Stratégie de transmission d’un patrimoine international – Nouvelles perspectives (2 ed.), Defrénois, 2016, ISBN 9782856232897, Euro 62 — Les successions occupent une place prépondérante dans le droit international privé de la famille. Chaque année, un nombre considérable de successions internationales sont réglées en France. Des ressortissants de nationalité étrangère décèdent, soit en France, soit à l’étranger, laissant des biens non seulement en France mais dans d’autres pays. Des Français acquièrent des biens étrangers. L’introduction de ces éléments d’extranéité soulève des questions spécifiques au regard de la dévolution future de leur succession.  La répartition d’un patrimoine dans différents pays suscite des problèmes de droit international privé et le notaire intervient de plus en plus à titre préventif dans la préparation d’une succession internationale (estate planning). Ceci suppose une parfaite connaissance des règles de conflit de lois, du droit interne étranger et de la fiscalité internationale en matière de succession. À la suite de l’entrée en application du règlement successions du 4 juillet 2012 qui opère de profonds bouleversements dans le droit des successions internationales, l’étude des successions internationales s’établit en distinguant le régime de droit commun applicable aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 et celles ouvertes à partir du 17 août 2015. Le nouveau droit européen des successions justifiait donc cette seconde édition et ouvre aux notaires de nouvelles perspectives de planification successorale.

James Fawcett, Maire Ni Shuilleabhain, Sangeeta Shah, Human Rights and Private International Law, Oxford University Press, 2016, ISBN 9780199666409, GBP 210 — Examining the impact, both actual and potential, of human rights concerns on private international law as well as the oft overlooked topic of the impact of private international law on human rights, this work represents an invaluable resource for all those working or conducting research in these areas. Human Rights and Private International Law is the first title to consider and analyse the numerous private international law cases discussing human rights concerns arising in the commercial law context, alongside high profile cases dealing with torture (Jones v. Kingdom of Saudi Arabia) and same sex marriage (Wilkinson v Kitzinger).The right to a fair trial is central to the intersection between human rights and private international law, and is considered in depth along with the right to freedom of expression; the right to respect for private and family life; the right to marry; the right to property; and the prohibition of discrimination on the ground of religion, sex, or nationality. Focussing on, though not confined to, the human rights set out in the ECHR, the work also examines the influence of human rights on private international law in countries which are not a party to the ECHR, such as Australia, Canada, New Zealand, and the United States.

Alberto De Franceschi (ed.), European Contract Law and the Digital Single Market, Intersentia, 2016, ISBN 9781780684222, Euro 69 — The EU is committed to making the Single Market fit for the digital age, by enhancing the protection of consumers and data subjects, while providing businesses with the legal certainty they need to invest in this field and support growth and innovation. In this context, European Contract Law and the Digital Single Market, an edited collection consisting of carefully selected contributions by leading scholars, addresses the impact of digital technology on European Private Law in light of the latest legislative developments including the EU Regulation of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on free movement of such data, as well as the European Commission’s proposals of 9 December 2015 for a Directive on the supply of digital content, for a Directive on online and other distance sale of goods and for a Regulation on the cross-border portability of online content services in the internal market. The book analyses new and urgent issues in the field of contract, data protection, copyright and private international law: namely the EU approach to personal information as a tradeable commodity and as the object of a fundamental right of the individuals concerned, the protection of consumers’ and users’ rights in contracts for the supply of digital content and on online and other distance sales of goods, the cross-border portability of online content services, the new features of standard contracts in the digital market and the issues surrounding the emergence of the so called platform economy.

Aldricus: qualche novità / Aldricus: some innovations

jeu, 09/15/2016 - 06:59

Da oggi post meno frequenti, tutti bilingui, contenenti ciascuno segnalazioni di natura diversa: pronunce giurisprudenziali, sviluppi normativi, eventi scientifici etc.

Beginning from today, posts will appear less frequently, they will all be written both in Italian and in English, and each will cover case law, normative developments, academic events etc.

Estonia joins the enhanced cooperation that resulted in the Rome III Regulation on the law applicable to divorce and legal separation

sam, 08/13/2016 - 16:03

By Decision (EU) 2016/1366 of 10 August 2016, the European Commission confirmed the participation of Estonia in the enhanced cooperation that led to Regulation (EU) No 1259/2010 on the law applicable to divorce and legal separation (Rome III).

The Rome III Regulation will apply to Estonia from 11 February 2018. Its rules will only apply in Estonia to legal proceedings instituted and to choice-of-law agreements concluded as from the latter date. However, effect shall also be given in Estonia to an agreement on the choice of the applicable law concluded before 11 February 2018, provided that it complies with Articles 6 and 7 of Regulation.

Seventeen Member States, including Estonia, are bound by the Rome III Regulation. Fourteen Member States have been taken part in this enhanced cooperation since the beginning (Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia), and three more have joined in subsequently: Lithuania, under Decision (EU) 2012/714, Greece, under Decision (EU) 2014/39, and now Estonia.

L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti bancari: un incontro a Torino

jeu, 07/28/2016 - 08:00

Si terrà a Torino, il 14 e 15 ottobre 2016, il secondo incontro organizzato nell’ambito del progetto European Civil Procedure for Lawyers: Promoting Training to Improve the Effectiveness of Transnational Justice (segnalato in questo post).

L’incontro, stavolta, avrà ad oggetto il regolamento (UE) n. 655/2014 istitutivo dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC).

Si tratta, come il precedente, di un tirocinio formativo a partecipazione attiva con presentazione, discussione e risoluzione di casi concreti. La prima giornata sarà dedicata ai provvedimenti cautelari italiani e l’OESC, nonché alla richiesta di informazioni del creditore sui conti correnti bancari del debitore, mentre il secondo giorno si parlerà di esecuzione e dei rimedi possibili avverso l’OESC.

Interverranno Elena D’Alessandro (Univ. Torino), Silvana Dalla Bontà (Univ. Trento), Paolo Lombardi e Carlo Pavesio (entrambi avvocati del Foro di Torino).

La partecipazione al seminario è gratuita. Le iscrizioni sono già aperte e devono essere richieste tramite e-mail all’indirizzo info@europeancivilprocedureforlawyers.eu non oltre il 1° ottobre 2016.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Nella Gazzetta ufficiale il regolamento sulla circolazione dei documenti pubblici fra uno Stato membro ed un altro

mer, 07/27/2016 - 12:38

È apparso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 luglio 2016 il regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea.

Il nuovo strumento è stato adottato sulla base dell’art. 21, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare disposizioni intese a facilitare l’esercizio del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, adottando le misure necessarie a questo scopo, “salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine”.

Per la materia trattata — le condizioni alle quali è possibile invocare di fronte alle autorità di uno Stato membro gli atti pubblici formati in un diverso Stato membro — il regolamento integra, nei fatti, la più ampia cornice del diritto internazionale privato dell’Unione europea, sviluppatosi sulla base dell’art. 81 del Trattato relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile.

In sostanza, il regolamento dà vita ad un sistema di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o formalità analoghe e di semplificazione di altre formalità.

Il regolamento riguarda soltanto l’autenticità dei documenti pubblici. Gli Stati membri continueranno dunque ad applicare le norme nazionali sul riconoscimento del contenuto e degli effetti dei documenti pubblici provenienti da un altro paese dell’Unione.

I documenti pubblici destinati a beneficiare del nuovo regime sono appena quelli indicati all’art. 2 del regolamento. Fra questi, le certificazioni di nascita, di esistenza in vita, di decesso, gli atti dello stato civile relativi al matrimonio, al divorzio, alla filiazione, e i certificati del casellario giudiziale.

In sintesi, per effetto della nuova misura — che sarà applicabile nella sua interezza solo a decorrere dal 16 febbraio 2019 — i documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro dell’Unione dovranno essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione. Inoltre, verrà meno l’obbligo di fornire in tutti i casi una copia autenticata e una traduzione asseverata dei documenti pubblici, potendo essere utilizzato un modulo standard multilingue da presentare come ausilio alla traduzione, allegato al documento pubblico per evitare l’obbligo di traduzione.

Quanto ai rapporti fra le nuove norme e la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’apostille, il regolamento si preoccupa di chiarire, innanzitutto, che il regime europeo non pregiudica “la facoltà delle persone di continuare a beneficiare, se lo desiderano, di altri sistemi di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o da formalità analoghe applicabili tra Stati membri”, aggiungendo, in particolare, che il nuovo regolamento costituisce “uno strumento separato e autonomo rispetto alla convenzione sull’apostille” (considerando n. 4). Pertanto, “anche se non dovrebbe essere possibile per le autorità degli Stati membri di richiedere un’apostille quando una persona presenta loro un documento pubblico cui si applica il presente regolamento e sia rilasciato in un altro Stato membro”, il regolamento non impedisce agli Stati membri di apporre un’apostille se una persona scelga di farne richiesta (considerando n. 5).

Ai sensi dell’art. 19, il regolamento, in effetti, “non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del regolamento stesso e che riguardano materie disciplinate dallo stesso”, salvo prevalere, “per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione e nella misura in esso prevista”, sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri “nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte”.

Lo stesso art. 19, al par. 4, innovando l’approccio sin qui prevalentemente seguito dall’Unione sul terreno delle relazioni esterne (anche alla luce del parere 1/13 della Corte di Giustizia, del 14 ottobre 2014), stabilisce che il regolamento “non impedisce agli Stati membri di negoziare, concludere, aderire a, modificare o applicare accordi e intese internazionali con paesi terzi riguardanti atti di legalizzazione o formalità analoghe per documenti pubblici su materie oggetto del presente regolamento e rilasciati dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi al fine di essere utilizzati nelle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati”, né impedisce agli Stati membri di “decidere in merito all’accettazione dell’adesione di nuove parti contraenti a tali accordi e intese a cui uno o più Stati membri aderiscono o possono decidere di aderire”.

La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II bis

mar, 07/19/2016 - 08:41

Il 30 giugno 2016, la Commissione europea ha presentato la proposta di revisione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (“Bruxelles II bis”). La proposta, accompagnata da un comunicato stampa e da una scheda che ne delinea i caratteri principali, interviene dopo una lunga fase di studio (l’agenda dei lavori e l’esito degli incontri del gruppo di esperti a tal fine designato possono essere consultati a questo indirizzo), nell’ambito della quale è stata prodotta, in particolare, una valutazione d’impatto che ha evidenziato le criticità della disciplina esistente, soprattutto con riguardo alla sottrazione internazionale dei minori.

La Commissione suggerisce di rifondere l’attuale regime in un regolamento nuovo, che manterrebbe sostanzialmente invariate le disposizioni in tema di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, introducendo, viceversa, una serie di novità sul terreno dei procedimenti in tema di responsabilità genitoriale e di sottrazione.

Il testo risultante dalla prospettata rifusione tiene conto dei molti gli strumenti normativi adottati dall’Unione europea nel campo del diritto internazionale privato della famiglia dopo l’elaborazione del regolamento Bruxelles II bis (in particolare, i regolamenti relativi alle obbligazioni alimentari, alla legge applicabile a separazione e divorzio, nonché, recentemente, ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate), oltre che della pronunce rese dalla Corte di giustizia per interpretare il regolamento.

In generale, nella prospettiva della Commissione, il futuro regolamento dovrebbe: snellire i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale; rafforzare la tutela e la promozione dei diritti fondamentali, in armonia col principio del superiore interesse del minore garantito dall’art. 24, par. 1, della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; rafforzare il ruolo della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; chiarire e consolidare le funzioni delle Autorità centrali designate da ciascuno Stato membro per garantire lo spedito ritorno del minore in caso di illecito trasferimento o mancato rientro.

Tra le novità prefigurate dalla proposta si segnalano le seguenti.

1. È istituita una procedura autonoma per il collocamento dei minori a carattere transnazionale. A tal fine, è stabilito un termine di otto settimane per lo Stato membro investito della richiesta di collocamento. La proposta introduce requisiti uniformi per i documenti necessari per il collocamento del minore, tra cui un obbligo di traduzione nella lingua dello Stato membro richiesto: l’autorità richiedente deve presentare una relazione sul minore e precisare i motivi sottesi alla richiesta di collocamento.

2. Viene introdotta una disposizione ai sensi della quale, al minore capace di discernimento (“who is capable of forming his or her own views”), deve essere data la possibilità “reale ed effettiva” di esprimere liberamente le proprie opinioni durante il procedimento che lo interessa (art. 20). L’art. 22 dispone che ciascuno Stato membro concentri dinanzi ad un numero limitato di tribunali la competenza per le richieste di ritorno (e che comunichi alla Commissione tali tribunali); avverso una decisione che disponga il ritorno del minore ovvero che lo neghi, sarà ammesso un solo grado di appello (art. 23, par. 4).

3. Si prevede l’abolizione della procedura di exequatur per tutte le decisioni concernenti la responsabilità genitoriale (art. 30 e seguenti). Il canale di circolazione preferenziale che il regolamento Bruxelles II bis accorda oggi alle sole decisioni relative al diritto di visita e a certe decisioni sul ritorno del minore sarà dunque esteso anche alle decisioni per cui, come quelle concernenti l’affidamento, il regolamento richiede ancora una dichiarazione di esecutività. L’abolizione dell’exequatur è accompagnata da tutele procedurali volte a garantire il diritto del convenuto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale sancito nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali (articoli 40-42).

Il 58° seminario di Urbino di diritto comparato ed europeo

mer, 07/13/2016 - 12:43

Dal 16 al 27 agosto 2016 si svolgerà a Urbino il 58ème Séminaire de Droit Comparé et Européen, organizzato dal Centro di studi giuridici europei dell’Università di Urbino “Carlo Bo” in collaborazione con l’Istituto svizzero di diritto comparato.

Nell’ambito dell’iniziativa si succederanno lezioni e conferenze su temi di diritto comparato ed europeo, diritto del commercio internazionale e diritto internazionale privato.

Quest’anno il seminario ospiterà, fra le altre, le lezioni di François Mailhé (Univ. Panthéon-Assas, Paris II) su Les accords d’élection de for, vieilles questions et nouveaux territoires, di Tuto Rossi (Univ. Fribourg) sugli Sviluppi recenti delle garanzie bancarie nel commercio internazionale, di Chris Thomale (Univ. Heidelberg) dal titolo A la recherche d’une coordination des compétences universelles civiles entre l’Union européenne et les Etats tiers, di Luigi Mari (Univ. Urbino “Carlo Bo”) su Il diritto internazionale privato sammarinese; di Paolo Morozzo Della Rocca (Univ. Urbino “Carlo Bo”) su Mariage et nationalité, e di Ilaria Pretelli (Istituto svizzero di diritto comparato) su Language, law and judicial training ou bien Les relations tripartites en droit international privé.

Le iscrizioni sono aperte sino al 30 luglio 2016. Occorre, a tal fine, inviare la domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta, a edoardo.rossi@uniurb.it.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo. Il flyer dell’iniziativa è consultabile qui.

L’eccezione di ordine pubblico nel diritto internazionale privato turco

mar, 07/12/2016 - 12:19

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara ospita il 20 luglio 2016, nella sua sede di Rovigo, un seminario in inglese dal titolo The Public Policy Exception in Turkish Private International Law.

I lavori inizieranno alle 17 e si incentreranno su una relazione di Çi̇çek Özgür dell’Università Erciyes di Kayseri.

La locandina dell’evento è disponibile qui.

Internet e il diritto internazionale privato

lun, 07/11/2016 - 15:00

Dan Jerker B. Svantesson, Private International Law and the Internet, 3a ed., Kluwer Law International, 2016, ISBN 9789041159564, pp. 728, 160 Euro

[Dal sito dell’editore] – The third edition of Private International Law and the Internet presents a detailed and insightful account of what is emerging as the most crucial and current issue in private international law: the interplay of private international law and the Internet. The author discusses how the controversial issues that stem from borderless Internet prove to be one of the greatest challenges for private international law and international legal cooperation as both are predicated on the existence of traditional borders that define jurisdictional boundaries. This book goes on to explain the following four fundamental questions: When should a lawsuit be entertained by the courts? Which state’s law should be applied?
When should a court that can entertain a lawsuit decline to do so? and Will a judgment rendered in one country be recognized and enforced in another? The book identifies and investigates twelve characteristics of Internet communication that are relevant to these questions and then proceeds with a detailed analysis of what is required of modern private international law rules.

Il sommario del volume può essere consultato qui.

Ulteriori informazioni a questo indirizzo.

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale i regolamenti sui regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate

ven, 07/08/2016 - 10:14

Sono apparsi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’8 luglio 2016 il regolamento (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e il regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

La disciplina racchiusa nei due strumenti si applicherà a decorrere dal 29 gennaio 2019 e interesserà, salvo eccezioni, solo i procedimenti avviati, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse in quella data o successivamente. L’applicabilità delle norme sui conflitti di leggi è peraltro circoscritta ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, ovvero ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente a tale data.

Gli effetti del regolamento si produrranno comunque negli Stati membri che hanno manifestato l’intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata, vale a dire Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia,  e Spagna, Svezia.

Il tradizionale incontro dei dottorandi di ricerca in diritto internazionale a San Ginesio

mar, 07/05/2016 - 08:00

È in programma per i giorni 30 settembre e 1° ottobre 2016 a San Ginesio (MC) la sesta edizione dell’Incontro dei dottorandi di ricerca di diritto internazionale.

L’evento, promosso dalla Società Italiana di Diritto Internazionale e di diritto dell’Unione europea in collaborazione con il Centro Internazionale Studi Gentiliani, offre ai dottorandi di ricerca in diritto internazionale, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea iscritti al secondo anno la possibilità di presentare i risultati parziali delle proprie indagini e di promuovere il dibattito sui temi affrontati.

I dottorandi interessati possono inviare la propria candidatura compilando questo modulo ed inviandolo all’indirizzo mail info@sidi-isil.it entro il 20 luglio 2016.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

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