Agrégateur de flux

EBS Law School Lecture on “Cross border insolvency: National principles and international dimensions” on 18 February 2016 at EBS Law School in Wiesbaden

Conflictoflaws - jeu, 01/07/2016 - 11:13

by Jonas Wäschle

Jonas Wäschle, LL.M. is a research fellow at the EBS Law School Research Center for Transnational Commercial Dispute Resolution at EBS University for Economics and Law in Wiesbaden (www.ebs.edu/tcdr).

The Research Center for Transnational Commercial Dispute Resolution at EBS Law School will host a lecture on cross border insolvency. Hon. Elizabeth Stong, judge since 2003 at the U.S. Bankruptcy Court, Eastern District of New York, Professor Dr Heinz Vallender, University of Cologne, former judge at the Insolvency Court of Cologne, and Jennifer Marshall, Partner in Allen & Overy London and General Editor of the Sweet & Maxwell loose-leaf on European cross-border insolvency, will talk to us on cross-border insolvencies.

The focus will be on the techniques to reconcile national principles with the challenges from international cases. Starting with a key note lecture by Stong on her experiences from a US perspective, her European counterparts will pick up the ball and present and compare European practice. The speakers will look at recent US and European cases and refer to guiding principles. This input will be measured against the principles of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with its 2014 Guide to Enactment and Interpretation and the European Insolvency Regulation Recast of 2015. All attendees are invited to join the discussion chaired by Dr Oliver Waldburg, Partner in Allen & Overy.

The Lecture will be held on 18 February 2016 at 6.30 p.m. in Lecture Room “Sydney”. The program will be as follows:

Welcome and Introduction

Prof. Dr. Matthias Weller, Mag.rer.publ., EBS Law School, Wiesbaden

Keynote Lecture

Hon. Elizabeth Stong, U.S. Bankruptcy Court, E.D.N.Y.

Panel discussion

Chair: Dr. Oliver Waldburg, Allen & Overy Frankfurt

Hon. Elizabeth Stong, U.S. Bankruptcy Court, E.D.N.Y.

Prof. Dr. Heinz Vallender, University of Cologne

Jennifer Marshall, Allen & Overy London

Get-together at the Lounge of the EBS Law School

 The lecture will be held in co-operation with:

Allen & Overy | Harvard Law School Association of Germany e.V. | Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung e.V.

We would like to cordially invite you to join the lecture! Further questions and registrations may be addressed to claudia.mueller@ebs.edu.

US Supreme Court Enforces No-Class-Action Arbitration (Again): DIRECTV, Inc. v. Imburgia

Conflictoflaws - jeu, 01/07/2016 - 09:00

By Verity Winship (University of Illinois College of Law).

In DIRECTV, Inc. v. Imburgia – decided on December 14, 2015 – the US Supreme Court enforced a no-class-action arbitration clause, shutting down a consumer class action.

The consumer contract at issue provided that “if the law of your state” did not allow waiver of class arbitration, the agreement to arbitrate as a whole was invalid. At the time DIRECTV drafted the contract, California law made class-arbitration waivers unenforceable. But the US Supreme Court later undid this in AT&T Mobility LLC v. Concepcion, which required California to enforce these waivers under US federal law – the Federal Arbitration Act (FAA).

Against this backdrop, the DIRECTV majority opinion navigates choice of law and the interplay between US state and federal law in a few discrete steps.

First, the parties could elect invalid California law as their choice of governing law.  “In principle,” Justice Breyer indicates, writing for the majority, parties “might choose to have portions of their contract governed by the law of Tibet, the law of pre-revolutionary Russia, or (as is relevant here) the law of California …  irrespective of that rule’s invalidation in Concepcion“.

Second, the state court held that the parties had elected invalid California law. The state court has the final word on the interpretation of state law, and contract law is at the heart of this subnational prerogative. So the Supreme Court must live with the California state court’s holding that the contractual selection of “law of your state” included now-invalid California law (the last on Justice Breyer’s list above).

But, third, the state court’s interpretation singled out arbitration contracts, so was pre-empted by the Federal Arbitration Act.

The Supreme Court reasoned that the California state court decision must not conflict with the FAA. In particular, it must put arbitration contracts on “equal footing” with all other contracts.  According to the Supreme Court, the California court singled out arbitration when interpreting the phrase “law of your state”. Federal law accordingly pre-empted its decision and the arbitration agreement must be enforced.

The two dissenting opinions make very different points.

Justice Thomas would restrict the reach of the FAA so that it does not reach state courts.

A separate dissent by Justices Ginsburg and Sotomayor highlighted the underlying dynamics that have made this area of the law so controversial in the US and that perhaps have pushed the Supreme Court to revisit these questions repeatedly in recent years. In particular, the dissent decried the majority’s reading of the FAA to “deprive consumers of effective relief against powerful economic entities that write no-class-action arbitration clauses into their form contracts.” The dissent would not “disarm consumers, leaving them without effective access to justice”.

La dénomination française des chaussures « fait main » restreint la libre circulation des marchandises dans l’Union

Dans le cadre du contrôle de la bonne application du droit de l’Union, la Commission européenne a adressé, le 10 décembre 2015, un avis motivé à la France lui demandant de modifier sa législation relative à l’emploi de la dénomination des chaussures « fait main ». 

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Article L. 1233-58, 1, alinéa 6 du code du travail

Cour de cassation française - mer, 01/06/2016 - 14:24

Conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, 17 décembre 2015

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Article 212-2 du code de procédure pénale

Cour de cassation française - mer, 01/06/2016 - 14:24

Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, pôle 7, cinquième chambre de l'instruction, 4 mai 2015

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Article 204 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale

Cour de cassation française - mer, 01/06/2016 - 14:24

Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix en Provence, 12e chambre, 11 juin 2015

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Article 24 alinéas 8, 10 et 11 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et article131-26, 2°, du code pénal

Cour de cassation française - mer, 01/06/2016 - 11:23

Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix en Provence, 7e chambre A, 26 mai 2015

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Il nuovo Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: considerazioni e interrogativi sul suo funzionamento in presenza di elementi di internazionalità

Aldricus - mar, 01/05/2016 - 07:00

La legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, istituisce, al comma 414, “in via sperimentale”, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Il comma 415, consente l’accesso alle risorse del Fondo al “coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi”, allorché “non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”.

L’interessato può rivolgersi al “tribunale del luogo ove ha residenza” per chiedere l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. L’istanza, se ritenuta ammissibile dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato, viene trasmessa al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione. Il Ministero, dal canto suo, “si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate”.

Le norme di attuazione delle disposizioni ora tratteggiate — aggiunge il comma 416 — sono adottate entro il mese di gennaio 2016 con decreto del Ministro della Giustizia. Il regime attuativo, oltre ad individuare i tribunali presso i quali verrà avviata la sperimentazione, dovrebbe determinare le modalità “per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo … delle somme recuperate” presso il coniuge inadempiente.

Non sono di immediatamente evidenza, stando al tenore testuale della legge, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo rispetto ai casi che presentino degli elementi di internazionalità (nulla di nuovo, verrebbe da dire: il legislatore italiano fatica a rappresentarsi che le fattispecie che si dispone a regolare nel campo del diritto privato non sono sempre e soltanto delle fattispecie puramente interne; per una dimostrazione recente di questa poca sensibilità si vedano le norme relative alla negoziazione assistita in tema di separazione e divorzio dettate dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, di conversione del decreto legge n. 132/2014).

Nello stabilire che l’istante debba rivolgersi al Tribunale del luogo in cui risiede, il comma 414 sembra implicitamente indicare che per avvalersi delle risorse del Fondo è necessario (e sufficiente, parrebbe) risiedere in Italia al momento dell’istanza. Irrilevanti, sotto questo profilo, sono la cittadinanza del richiedente e il luogo in cui questi risiedeva all’epoca della pronuncia della separazione o della concessione dell’assegno, come pure la cittadinanza e la residenza del debitore.

Il Fondo, come si è detto, mira a soddisfare le esigenze del coniuge che non abbia ricevuto “l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile”, vale a dire l’assegno che il giudice stabilisce pronunziando la separazione a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione stessa, affinché questi riceva “quanto è necessario al suo mantenimento”, là dove non disponga di “adeguati redditi propri”.

Il testo del comma 415 non sembra escludere la possibilità di ritenere soddisfatto il presupposto ora indicato — l’avvenuta concessione di un “assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile” — quando il provvedimento che ha stabilito l’assegno sia un provvedimento straniero reso in applicazione della legge italiana (e, specificamente, dell’art. 156 del codice civile), se efficace in Italia.

L’efficacia in Italia di un provvedimento straniero che disponga in ordine al mantenimento di un coniuge durante la separazione potrà dipendere, a seconda dei casi, dal regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dalla Convenzione dell’Aja del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale dei crediti alimentari, dalla Convezione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari, da eventuali convenzioni bilaterali sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento delle sentenze in materia civile, o dalle norme “comuni” di diritto internazionale privato dettate dalla legge 31 maggio 1995 n. 218.

È invece meno agevole stabilire se possa beneficiare del Fondo unicamente chi lamenti il mancato versamento di un assegno disposto in base all’art 156 del codice civile, come a rigore parrebbe emergere dal testo del comma 415 della legge, o se le relative risorse possano essere mobilitate anche a tutela di chi invochi un assegno, egualmente connesso alla separazione ed egualmente funzionale al mantenimento del coniuge incolpevole, fissato dal giudice in applicazione di una norma straniera.

L’eventualità appena evocata può presentarsi sia in relazione a un provvedimento reso all’estero sia in relazione a un provvedimento pronunciato in Italia.

Il giudice italiano, competente a pronunciarsi in forza delle norme sulla giurisdizione di cui al regolamento n. 4/2009, dovrà infatti fondare le proprie statuizioni in ordine alle pretese alimentari di uno dei coniugi nei confronti dell’altro su una legge diversa da quella italiana, se così dispongono le norme di conflitto del Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Una simile conclusione potrebbe imporsi anche quando la residenza abituale dell’alimentando si trovi in Italia al momento del procedimento; e ciò vuoi in forza dell’art. 5 del Protocollo (quando una delle parti si opponga all’applicazione della legge italiana “e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell’ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio”) vuoi in forza di una electio iuris pattuita fra le parti ai sensi dell’art. 8.

Un’interpretazione restrittiva del comma 415 della legge di stabilità, cioè un’interpretazione che circoscriva l’accesso al Fondo a chi invochi un assegno retto dal diritto italiano, darebbe verosimilmente luogo a più di un inconveniente.

In particolare, il creditore di un assegno pronunciato (in Italia o all’estero) in base a un diritto diverso dal diritto italiano correrebbe il rischio di subire — ove risieda in Italia al momento della mancata corresponsione di quanto dovutogli — una discriminazione irragionevole. La sua situazione, pur ricevendo sul piano sostanziale una tutela giuridica equiparabile a quella assicurata dall’art. 156 del codice civile (per la meritevolezza degli interessi protetti, per il tipo di protezione concessagli etc.), non sarebbe assistita dal meccanismo di solidarietà voluto dal legislatore tramite la costituzione del Fondo: le ragioni da lui invocate potrebbero così finire per conoscere una realizzazione meno effettiva di quella spettante a chi, nelle medesime circostanze, faccia valere un credito alimentare basato sul diritto italiano. Una disparità di trattamento, questa, che colpirebbe posizioni non solo giuridicamente ma anche socialmente simili, se è vero che — come detto — il titolare dell’una come il titolare dell’altra pretesa creditoria dovrebbero, per sollecitare l’intervento del Fondo, risiedere in Italia.

Insomma, due persone, entrambe residenti in Italia nel momento in cui vivono una condizione di bisogno (e magari entrambe italiane), potrebbero scoprirsi discriminate quanto all’accesso al Fondo per il solo fatto che la decisione di cui intendono avvalersi (magari resa in entrambi i casi da un giudice italiano) è stata pronunciata, in un caso, sul fondamento del diritto italiano e, nell’altro caso, sul fondamento del diritto straniero (un diritto, vale la pena di sottolinearlo, la cui applicabilità potrebbe essere stata imposta in via oggettiva al giudice della separazione, senza riguardo alle preferenze eventualmente espresse dall’alimentando o ai vantaggi a lui derivanti dall’impiego delle norme di questo o quel paese).

La posizione di chi si dolga della mancata corresponsione di un assegno basato su disposizioni sostanziali non italiane risulterebbe allora deteriore rispetto a quella di chi si dolga della violazione di un assegno “italiano” anche se l’importo del primo assegno, determinato in conformità alla legge straniera, fosse inferiore a quello che il coniuge avrebbe conseguito nelle medesime circostanze se i parametri pertinenti fossero stati quelli della legge italiana.

V venendo al recupero delle somme erogate al beneficiario ad opera del Ministero della Giustizia, il comma 415 della legge di stabilità non frappone alcun ostacolo a che l’azione del Ministero si proietti, all’occorrenza, al di fuori dell’Italia, a seconda di dove siano localizzati i cespiti patrimoniali del debitore più agevolmente aggredibili a fini esecutivi.

Per mettere in atto il recupero transfrontaliero, andrà accertata la possibilità, per il Ministero, di far valere nel paese pertinente tanto il provvedimento (italiano o straniero) che ha stabilito l’assegno quanto il diritto del Ministero stesso di surrogarsi nelle pretese del creditore.

Negli Stati membri dell’Unione europea viene in rilievo a questo fine l’art. 64 del già ricordato regolamento n. 4/2009. La norma, elaborata tenendo conto delle sentenze Baten e Blijdenstein della Corte di Giustizia, prevede che, ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, la nozione di “creditore di alimenti”, di per sé riferibile soltanto alla “persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti” (art. 1, par. 1, n. 10 del regolamento) comprende “l’ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti”.

Il diritto di un ente pubblico di agire per la persona fisica a cui siano dovuti gli alimenti, aggiunge il par. 2 dello stesso art. 64, “è disciplinato dalla legislazione cui è soggetto l’ente” (dunque dalla legislazione italiana, comprese le future norme di attuazione del regime in esame, quando si tratti di misure di recupero avviate dal Ministero della Giustizia a seguito dell’erogazione di risorse tratte dal Fondo).

Delle previsioni pressoché identiche, in tema di azioni di enti pubblici, si leggono  all’art. 36 della menzionata Convenzione dell’Aja del 2007 sull’esazione dei crediti alimentari.

Entraide judiciaire pénale : loi applicable et principe de spécialité

La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 prévoit l’exécution des commissions rogatoires, sauf en cas de demande prescrivant une procédure qu’impose la législation de l’État requérant, dans les formes prévues par la législation de l’État requis.

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Choice of Law in the American Courts in 2015: Twenty-Ninth Annual Survey

Conflictoflaws - lun, 01/04/2016 - 14:43

Prof. Symeonides’ Survey of American Choice-of-Law Cases, now in its 29th year, you can download it from SSRN by clicking on this link. It is also forthcoming in the American Journal of Comparative Law, Vol. 64, No. 1, 2016. The following are some of the cases discussed in this year’s Survey:

*Three Supreme Court decisions, the first declaring unconstitutional all state laws against same-sex marriages, the second interpreting the commercial activity exception of the Foreign Sovereign Immunity Act, and the third further constricting the range of state law in matters relating to arbitration;

* A Second Circuit decision resuscitating for now that court’s theory that corporations are not accountable for international law violations under the Alien Tort Statute (ATS), and two decisions holding that the violations at issue did not “touch and concern the territory of the United States . . . with sufficient force”;

* Two cases refusing to allow a Bivens action for an extraterritorial violation of the Fourth Amendment and an intra-territorial violation of the Fifth Amendment, respectively, and several cases upholding the extraterritorial application of criminal statutes;

*Several cases refusing (and some not refusing) to enforce choice-of-law and forum-selection or arbitration clauses operating in tandem to deprive employees or consumers of their otherwise unwaivable rights;

* A New York Court of Appeals case explaining why a New York choice-of-law clause in a retirement plan did not include a conflicts rule contained in New York’s substantive successions statute;

* Several cases involving the “chicken or the egg” question of which law governs forum-selection clauses;

* A New Jersey decision ruling on actions for “wrongful birth” and “wrongful life,” and several other cases arising from medical malpractice, legal malpractice, deceptive trade practices, alienation of affections, and, of course, traffic accidents, along with products liability cases involving breast implants and pharmaceuticals;

* The first case granting divorce to a spouse married under a “covenant” marriage in another state, and a Texas case recognizing a Pakistani talaq;

* An Alabama Supreme Court decision refusing to recognize a Georgia adoption by a same-sex spouse on the ground that the Georgia court misapplied its own law regarding subject matter jurisdiction;

* A Delaware case holding that the Full Faith and Credit clause mandates recognition of a sister-state judgment that has recognized a foreign judgment, and does not allow examination of the underlying foreign judgment; and

* A case recognizing a foreign judgment challenged on the ground that the foreign country did not provide impartial tribunals or procedures compatible with due process.

La Corte di appello di Milano riconosce un provvedimento di adozione di una minore da parte della ex coniuge della madre biologica

Aldricus - lun, 01/04/2016 - 07:00

Con decreto depositato il 1° dicembre 2015, la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto come efficace in Italia l’ordinanza con cui un giudice spagnolo ha dichiarato l’adozione di una minore da parte della moglie della madre biologica della minore stessa (entrambe le donne erano cittadine italiane, residenti in Spagna all’epoca dell’adozione), ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile.

La Corte ha invece respinto la domanda tesa ad ottenere la trascrizione dell’atto di matrimonio tra le due donne, della successiva sentenza di divorzio nonché dell’accordo regolatore del divorzio e delle condizioni riguardanti l’affido della figlia, omologato dal giudice spagnolo. Tale conclusione è stata raggiunta richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, nonché, quasi per intero, il decreto depositato il 6 novembre 2015 con il quale la stessa Corte milanese si  era pronunciata sulla questione della trascrivibilità di un atto di matrimonio straniero tra cittadini italiani dello stesso sesso.

Il mancato riconoscimento del matrimonio, si osserva nel decreto, implica l’impossibilità di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile della pronuncia spagnola di scioglimento del matrimonio stesso e, così, dell’accordo regolatore del divorzio sottoscritto dalle parti. Quest’ultimo, del resto, non costituisce un atto di stato civile suscettibile di trascrizione agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante l’ordinamento dello stato civile.

Senonché, per la Corte, diverso destino spetta all’ordinanza spagnola che ha dichiarato l’adozione piena della minore, con effetti legittimanti. Sia pure emerga da tale provvedimento che l’adozione è stata dichiarata sul presupposto del matrimonio delle due donne – valido all’estero ma non riconoscibile in Italia – la Corte ha ritenuto che ai fini della sua riconoscibilità ex articoli 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, esso debba essere esaminato “indipendentemente da ogni valutazione riguardante il matrimonio spagnolo tra le parti”. La Corte ha così verificato se, in conformità agli articoli 65 e 66 della stessa legge, l’ordinanza dispiegasse piena efficacia in Spagna e non fosse contraria all’ordine pubblico italiano.

Con riferimento a tale seconda condizione, la Corte ha innanzitutto osservato che il concetto di ordine pubblico c.d. internazionale, a cui fa riferimento la norma, non può essere definito “esclusivamente sulla base dell’assetto ordinamentale interno, racchiudendo essa i principi fondamentali della Costituzione o quegli altri principi e regole che rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti del suo assetto ordinamentale”.

La Corte di appello ha pertanto enucleato i principi cardine in materia di adozione di minori, richiamandosi, in particolare, all’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sanciscono la preminenza dell’interesse del minore, nonché agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicurano, rispettivamente, la tutela del diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione. La Corte ha fatto altresì riferimento all’art. 23 del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), che statuisce che i provvedimenti emessi in uno Stato membro e relativi alla responsabilità genitoriale non possono essere riconosciuti “se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto”.

Su queste basi, i giudici milanesi hanno considerato che costituisca “mero pregiudizio” ritenere che “sia dannoso per l’equilibrio e lo sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”, osservando che “ogni situazione deve essere valutata singolarmente, tenuto conto del preminente interesse del minore rispetto alle figure genitoriali e al suo diritto di convivere e/o mantenere regolari rapporti significativi con tutte le figure adulte di riferimento, indipendentemente dalle loro tendenze sessuali, ritenute in concreto adeguate ad assicurargli l’affetto e la cura indispensabili per la sua armoniosa crescita”.

Accertato che la minore è stata cresciuta in un progetto di vita familiare e di genitorialità condivisa instaurato con entrambe le donne, con le quali ha vissuto sin dalla nascita e con le quali ha costruito stabili relazioni affettive, la Corte ha ritenuto che il provvedimento spagnolo non fosse incompatibile con l’ordine pubblico italiano.

Regulation (EU) 2015/2421, OJ L 341, 24.12.2015

Conflictoflaws - dim, 01/03/2016 - 21:43

Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment procedure was published on December, 24. Click here to access the Official Journal.

La Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori in vigore per l’Italia

Aldricus - dim, 01/03/2016 - 17:00

Il 1° gennaio 2016, come anticipato in un post dello scorso ottobre, è entrata in vigore per l’Italia la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, l’efficacia delle decisioni e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Nessuno sviluppo, tuttavia, si è registrato negli ultimi mesi quanto alle norme preposte all’attuazione del regime convenzionale nell’ordinamento italiano, che il Parlamento non è riuscito ad adottare nella sua interezza contestualmente all’autorizzazione alla ratifica. Il disegno di legge rivolto a tale scopo (atto Senato n. 1552 bis) rimane allo studio della Commissione Giustizia del Senato, senza che in quella sede si sia avuto alcun progresso rispetto dalla seduta del 21 luglio 2015, che ha disposto una serie di audizioni.

In queste circostanze, non è d’aiuto il fatto che il sito web della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, nella sezione in cui sono raccolte le informazioni relative alle Autorità centrali degli Stati contraenti, continui a mancare, nel momento in cui scriviamo queste righe, ogni menzione dell’Italia e della sua Autorità centrale (identificata dall’art. 3 della legge n. 101 del 18 giugno 2015 nella Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nel frattempo, soprattutto fuori dall’Italia, il confronto sui temi della Convenzione si fa sempre più intenso. Tra gli sviluppi più recenti, merita di essere segnalato il documento di conclusioni e raccomandazioni elaborato all’esito della conferenza dal titolo Cross Border Child Protection – The 1996 Hague Child Protection Convention in practice, organizzata a Ginevra tra il 21 e il 23 ottobre 2015 dall’ONG Service Social International in collaborazione con la Conferenza dell’Aja.

A seminar in Strasbourg on human rights and family law

Aldricus - mer, 12/30/2015 - 07:00

A two-day seminar on Recent Case Law of the European Court of Human Rights in Family Law Matters, organised by the Academy of European Law (ERA), will take place in Strasbourg on 11 and 12 February 2016.

This seminar will provide participants with a detailed understanding of the most recent jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) related to family law matters. The spotlight is centred on Article 8 (respect for private and family life) in conjunction with Article 14 (prohibition of discrimination) and Article 12 (right to marry). The case law of the ECtHR concentrates not only on the legal implications but also on social, emotional and biological factors.

Speakers include Thalia Kruger (Univ. Antwerp) and Maria Elisa D’Amico (Univ. Maastricht).

For more information see here.

Articles 1, paragraphe III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Cour de cassation française - mar, 12/29/2015 - 10:49

Pourvoi c/ Cour d'appel de Versailles, 26 août 2013

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Articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale

Cour de cassation française - mar, 12/29/2015 - 10:49

Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 10 décembre 2015

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