Agrégateur de flux

Maternità surrogata e diritto internazionale privato

Aldricus - mer, 12/09/2015 - 07:00

Chris Thomale, Mietmutterschaft – Eine international-privatrechtliche Kritik, Mohr Siebeck, 2015, ISBN 9783161542398, pp. 154, Euro 34.

[Dal sito dell’editore] Die rechtliche Behandlung der Leihmutterschaft beschäftigt in wachsendem Maße Gerichte und Normsetzer auf allen Ebenen. Dabei berühren sich familienrechtliche mit international-privatrechtlichen, kollisionsrechtliche mit prozessrechtlichen sowie einfachrechtliche mit grundrechtlichen und unionsrechtlichen Anwendungsproblemen. Dieser Oberfläche der rechtspositiven Debatte liegen jedoch rechtsethische, rechtstheoretische und vor allem rechtspolitische Fragestellungen zugrunde, die sich erst aus der Regulierungsperspektive eines äußeren Betrachters und hypothetischen Rechtsetzers beurteilen lassen. Chris Thomale bemüht sich darum, beide Herangehensweisen zusammenzuführen, um die internationale Leihmutterschaft einer umfassenden Fundamentalkritik zu unterziehen.

Maggiori informazioni a questo indirizzo.

Un incontro a Catania sul riconoscimento degli status familiari acquisiti all’estero

Aldricus - mar, 12/08/2015 - 07:00

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania organizza il 9 dicembre 2015 un incontro di studio sul tema Genitorialità, problematiche acquisite all’estero.

L’incontro, presieduto da Tommaso Auletta (Univ. Catania) ed introdotto da Pasquale Pirrone (Univ. Catania), ospiterà le relazioni di Roberto Baratta (Univ. Macerata) su Diritti fondamentali e riconoscimento dello status filii in casi di maternità surrogata, e Giulia Rossolillo (Univ. Pavia) in tema di Riconoscimento di adozioni sconosciute all’ordinamento nazionale. Interverranno, tra gli altri, Adriana Di Stefano e Rosario Sapienza (entrambi Univ. Catania).

Maggiori informazioni nella locandina reperibile qui.

Définition de la notion d’acte extrajudiciaire en droit de l’Union

Au sens du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, la notion d’« acte extrajudiciaire » inclut non seulement les actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant à l’étranger est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale.

En carrousel matière:  Non Matières OASIS:  Procédure civile - Principe directeurs

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Catégories: Flux français

It’s true! Belgian Supreme Court confirms order for Yahoo! to hand over IP-addresses.

GAVC - lun, 12/07/2015 - 12:12

Jurisdiction and the internet is a topic which has featured once or twice on this blog recently (and in a  paper which I have already referred to in those earlier postings). Belgian’s Supreme Court in ordinary (the Hof van Cassatie /Cour de Cassation) employed the objective territoriality principle in a case with roots going back to 2007 (the fraudulent purchase of and subsequent failure to pay for electronic equipment from a shop in Dendermonde, Belgium), Yahoo! was requested to hand over the IP addresses associated with e-mail accounts registered to Yahoo!’s e-mail service. Yahoo! Inc, domiciled in California, refused to comply, triggering fines under criminal law.

Responding to Yahoo!s claims that Belgium was imposing its criminal laws extraterritorially, the Court of Appeal had held that Yahoo! is territorially present in Belgium, hereby voluntarily submitting itself to the jurisdiction of the Belgian authorities: it takes an active part in economic life in Belgium, among others by use of the domain name http://www.yahoo.be, the use of the local language(s) on that website, pop-up of advertisements based on the location of the users, and accessibility in Belgium of Belgium-focussed customer services (among others: a ‘Belgian’ Q&A, FAQ, and post box). [Notice the similarity with the Pammer /Alpenhof criteria]. The Court of Appeal had suggested that the accusations of extraterritoriality could only be accepted had there been a request for the handover of data or objects which are located in the USA, with which there is no Belgian territorial link whatsoever, and if the holder of these objects or data is not accessible in Belgium (either physically or virtually).

The Supreme Court on 1 December (not yet published in relevant databases – I have a copy for interested readers) confirmed all of the Court of Appeal’s arguments, essentially linking them to the objective territoriality principle. Yahoo! actively directs its activities towards consumers present in Belgium.

Even though the case involves a criminal proceeding, the Court’s judgment inevitably (not necessarily justifiably) will be used as further support for the Belgian tussle with Facebook.

Geert.

U.S. Federal Judicial Center Publication on “Discovery in International Civil Litigation”

Conflictoflaws - dim, 12/06/2015 - 16:13

The Federal Judicial Center (FJC) has just published the most recent item in their series on international litigation. The text, entitled “Discovery in International Civil Litigation: A Guide for Judges,” was written by Timothy Harkness, Rahim Moloo, Patrick Oh and Charline Yim. The guide joins a variety of other titles, including those on mutual legal assistance treaties (T. Markus Funk), the Foreign Sovereign Immunities Act (David Stewart), international commercial arbitration (S.I. Strong), recognition and enforcement of foreign judgments (Ron Brand), and international extradition (Ronald Hedges).

The new text can be downloaded from the FJC website here. The other texts are also available for download at fjc.gov. If you would like a free copy of the new discovery guide or any of the judicial guides on international law, just contact the FJC.

L’edizione 2015 del premio “Riccardo Monaco”

Aldricus - ven, 12/04/2015 - 07:00

Anche quest’anno, la Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea (SIDI) ha indetto un bando di concorso per il conferimento del premio “Riccardo Monaco” – istituito dalla famiglia per onorare la memoria dell’insigne giurista, socio fondatore e primo Presidente della SIDIper una tesi di dottorato su aspetti giuridici e dell’integrazione europea e una tesi di dottorato su aspetti giuridici delle organizzazioni internazionali.

Il termine per la presentazione della domanda scade il 4 marzo 2016.

Maggiori informazioni sono reperibili a questo indirizzo.

Article 99-2 du code de procédure pénale

Cour de cassation française - jeu, 12/03/2015 - 11:12

Pourvoi c/ Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre de l'instruction, 28 avril 2015

Catégories: Flux français

Article L.324-14 ancien du code du travail

Cour de cassation française - jeu, 12/03/2015 - 11:12

Pourvoi c/ Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2015

Catégories: Flux français

Royal Dutch Shell. Watch those stockings. Nigeria / RDS judgment on appeal expected end December.

GAVC - jeu, 12/03/2015 - 11:11

I have earlier referred to Shell’s arguments in appeal (in Dutch) on the specific issue of jurisdiction, which may be found here .  Judgment in fact, as I reported, generally was quite comforting for Shell (and other holding companies in similar situations) on the issue of substantive liability.

However on jurisdiction, the Dutch court’s approach of joinders under residual national jurisdictional rules, was less comforting. The rules on joinders, otherwise known as ‘anchor defendants’, in the Brussels regime (Brussels I as well as the Recast) do not apply to defendants domiciled outside of the EU. Consequently national rules of civil procedure decide whether an action against a daughter company, established outside of the EU, can be successfully anchored to an action against the mother company (against which jurisdiction is easily established per Article 4 of the Recast, Article 2 of the former Regulation). In first instance, the Court at The Hague ruled in favour of joining a non-EU defendant to a case against its mother company in The Netherlands.

In its submission, Shell (with reference to relevant national case-law) borrows heavily from CJEU case-law on what was Article 6(1) (now Article 8(1)), suggesting that Dutch residual law was meant to apply as a mirror the European regime, with one important difference: precisely the issue that under the Dutch regime, none of the parties need to be domiciled in The Netherlands. Any jurisdictional rule which leads the Dutch courts to accept jurisdiction against one defendant, even if that anchor defendant is not domiciled in the country, can lead to others being drawn into the procedure. This means, so Shell suggests, that the Dutch rule (Article 7(1) of the Dutch code of civil procedure) is more in need of precautions against abuse, than the equivalent European rule.

As part of the efforts to avoid abuse, the Dutch courts need to make a prima facie assessment of the claims against the anchor defendant: for if those claims are spurious, anchoring other claims to such loose ground would be abusive. On this point, the Court of Appeal will have to discuss the corporate veil, piercing it, Chandler v Cape etc. Shell’s submission does not in fact argue why piercing needs to be assessed by the lex causae (here: Nigerian law as the lex loci damni) and not, for instane, by the lex fori. I doubt the Court of appeal will raise it of its own accord. (See here for a consideration of the issues in an unrelated area and further pondering here).

A little bird tells me that judgment will be issued on 18 December. I may or may not be able to review that before the Christmas break. In the negative, it will have to be an Epiphany posting. (Potentially in more than one meaning of the word).

Geert.

 

143/2015 : 3 décembre 2015 - Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-312/14

Communiqués de presse CVRIA - jeu, 12/03/2015 - 09:52
Banif Plus Bank
MARI
Les opérations de change faisant partie de certains types de prêts en devise étrangère ne constituent pas un service d’investissement

Catégories: Flux européens

La Cassazione nega all’Iran l’immunità dalla giurisdizione in due procedimenti relativi all’efficacia di sentenze americane di condanna al risarcimento di danni, ma ritiene le sentenze non riconoscibili per difetto della competenza “internazionale” del...

Aldricus - jeu, 12/03/2015 - 07:00

Con due sentenze sostanzialmente gemelle depositate il 28 ottobre 2015 (n. 21946 e n. 21947) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla riconoscibilità in Italia di due sentenze emesse dalla District Court della Columbia, che condannavano l’Iran, in solido con altri responsabili, al pagamento di ingenti somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni (anche “punitivi”), cagionati ai parenti delle vittime di due attentati terroristici avvenuti in Israele nel 1995 e nel 1996.

Richiamando quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 238/2014, la Cassazione ha negato all’Iran l’immunità dalla giurisdizione nel procedimento volto all’accertamento delle condizioni del riconoscimento della decisione americana in Italia, instaurato secondo l’art. 67 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non ritenendo tuttavia riconoscibili le sentenze per difetto della condizione di cui alla lettera a) dell’art. 64 della stessa legge n. 218/1995, concernente la c.d. competenza “internazionale” del giudice a quo.

Entrambe le pronunce originavano dalle domande volte ad ottenere la dichiarazione di esecutività (rectius l’accertamento dei requisiti del riconoscimento) di due sentenze  (n. 97-396 (RCL) dell’11 marzo 1998  e la n. 98-1945 (RCL) dell’11 luglio 2000) emesse dalla United States District Court for the District of Columbia. Entrambe le sentenze avevano ad oggetto la condanna della Repubblica Islamica dell’Iran e del Ministero per l’informazione e la sicurezza iraniano (in solido con altri responsabili), al pagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni, anche punitivi, in favore dei congiunti delle vittime, cittadine americane, decedute in Israele a seguito di attentati terroristici  rivendicati dalla fazione Shaqaqi della Jihad Islamica Palestinese (nota con il nome di Hamas). Le sentenze hanno accertato che gli attentati erano stati portati a termine sotto la direzione della Repubblica Iraniana e dei suoi alti vertici.

In entrambi i casi un primo tentativo volto ad ottenere l’esecuzione in Italia di tali sentenze era già stato avviato nel 2004, quando la Corte d’appello di Roma con sentenze depositate il 14 giugno 2004 aveva dichiarato riconoscibili le sentenze della Corte statunitense e ne aveva dichiarato l’esecutività, sulla base della accertata sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 64 della legge n. 218/1995. Le pronunce della Corte d’Appello vennero però successivamente cassate, senza rinvio, dalla Corte di Cassazione con sentenze n. 14570 e n. 14571 del 22 giugno 2007, per vizi formali (essendo stato accertato un vizio di inesistenza della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di riconoscimento).

I ricorrenti promuovevano due nuovi giudizi ex art. 67 della legge n. 218/1995 davanti alla Corte d’Appello di Roma volti ad ottenere l’accertamento della sussistenza delle condizioni del riconoscimento al fine di poter porre in esecuzione le due decisioni. In entrambi i giudizi si costituivano la Repubblica Islamica dell’Iran e il Ministero dell’informazione e della sicurezza dell’Iran, eccependo la carenza di giurisdizione della Corte statunitense. Nei procedimenti intervenivano, per il Governo italiano, il Ministero degli affari esteri, che richiamava il principio dell’immunità giurisdizionale degli Stati e della impignorabilità dei beni siti nel territorio italiano appartenenti a Stato estero, chiedendo quindi il rigetto delle istanze.

La Corte d’appello di Roma, con sentenze depositate l’8 luglio 2013, ha rigettato le domande di riconoscimento delle sentenze, ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle decisioni, in ragione del principio di immunità giurisdizionale applicabile allo Stato convenuto. A tale riguardo, la Corte d’appello ha rilevato che nel nostro ordinamento è applicabile, in virtù del rinvio operato dall’art. 10 della Costituzione, la norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero. La Corte richiama a tal fine quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012 nell’affare delle immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia, Grecia interveniente) (pubblicata in Riv. dir. int., 2012, p. 475), nella quale la Corte internazionale di giustizia, in relazione alla questione dell’immunità dello Stato dalla giurisdizione di un alto Stato in un procedimento volto alla dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, ha affermato, che il giudice deve chiedersi se, ove fosse stato investito del merito di una controversia identica a quella decisa con la sentenza straniera, esso avrebbe o meno dovuto accordare l’immunità allo Stato in base la diritto internazionale (cfr. par. 130 della sentenza). Applicando tale principio, la Corte d’appello concludeva nel senso della inesistenza nel diritto internazionale di una norma che limiti l’immunità degli Stati a fronte di una violazione grave dello ius cogens e rigettava le domande dei ricorrenti.

Gli stessi ricorrevano per la cassazione di tali sentenze davanti alla Corte di Cassazione, denunciando – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile – la violazione o falsa applicazione dell’art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218/1995, e dei principi di diritto internazionale relativi all’immunità giurisdizionale degli Stati, nonché degli articoli 5 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (legge di autorizzazione all’adesione 14 gennaio 2013, n. 5), degli articoli 7 e 27 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (legge di autorizzazione alla ratifica 12 luglio 1999, n. 232, ed entrato in vigore il 1° luglio 2002), degli articoli 10, primo comma, e 11 della Costituzione, nonché dei principi della “giurisdizione universale”.

Nelle due sentenze gemelle la Corte di Cassazione richiama la conclusione a cui è giunta la Corte d’Appello per effetto della citata sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 nel caso Germania c. Italia, stabilendo che tale ratio decidendi non sia “ulteriormente confermabile”. A giudizio della Corte vi osta “la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, la quale ha affermato che l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti nell’esercizio dei poteri sovrani, riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non può valere ad escludere l’accesso alla giurisdizione di fronte ai giudici italiani, in relazione ad azioni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi dei diritti della persona umana, trattandosi di un principio qualificante il nostro sistema costituzionale italiano, saldamente ancorato alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili e ai principi di pace e giustizia nelle relazioni internazionali. Con la citata sentenza è stato sbarrato l’ingresso, nel nostro ordinamento, della norma consuetudinaria, limitatamente alla parte in cui estende l’immunità alle azioni di danni provocati da atti o comportamenti qualificabili come crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei all’esercizio legittimo della potestà di governo.”

Come ha chiarito infatti la Corte Costituzionale nella citata sentenza: “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell’art. 10, primo comma, Cost. non comprende l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritengono di dover aderire a tale principio (ribadito dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 30 del 2015) anche se contenuto in una pronuncia che, per questa parte, non è di incostituzionalità, ma “interpretativa di rigetto”. Ciò per due ragioni: “sia per il vincolo (negativo) che deriva, per tutti i giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto resa dalla Corte costituzionale, consistente nell’imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale (Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27986); sia perché la propugnata lettura adeguatrice – nello stimolare i giudici nazionali a contribuire all’emersione e al consolidamento di una diversa consuetudine internazionale basata su una operatività non illimitata o indiscriminata dell’immunità – trova rispondenza negli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, la quale più volte nel recente passato, proprio in tema di immunità dalla giurisdizione civile dello Stato estero, ha ritenuto prevalenti, sul dogma della sovranità, i principi e i diritti fondamentali che si riconnettono ai valori costitutivi della dignità umana (Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5044; Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14199, n. 14201 e n. 14202; Sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163).”

Pertanto, ad avviso delle S.U., “allo Stato convenuto non è applicabile il principio di immunità giurisdizionale là dove il risarcimento del danno sia stato chiesto ed accordato a seguito di un fatto terroristico annoverabile tra i crimini internazionali commessi in violazione dei diritti inviolabili dell’uomo. L’immunità dello Stato estero, infatti, non è un diritto, ma una prerogativa che non può essere assicurata di fronte a delicta imperii, a crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.”

Sempre secondo la Corte, in entrambi i casi gli attentati terroristici che costarono la vita alle vittime sono riconducibili tra i “crimini contro l’umanità”, essendosi trattato di atti criminosi perpetrati “nell’ambito di un attacco sistematico e consapevole della inerme popolazione civile, ispirato da ragioni di odio razziale, etnico, politico e religioso e gravemente pericoloso per la sicurezza e l’ordine internazionali”.

Una volta esclusa l’applicabilità della regola in materia di immunità nei confronti dell’Iran nei giudizi di accertamento della riconoscibilità in Italia delle decisioni della corte distrettuale della Columbia, la Corte prosegue nella valutazione del “merito” della questione: ossia l’accertamento della sussistenza delle condizioni del riconoscimento.

In particolare, ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218/1995, si richiede, come è noto, la presenza della competenza c.d. “internazionale” del giudice straniero che ha pronunciato la sentenza, da valutarsi in base ai principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. Ne consegue che “non può essere riconosciuta la sentenza straniera allorché essa sia stata emanata all’esito di un procedimento fondato su criteri di giurisdizione previsti dall’ordinamento straniero, ma esorbitanti rispetto ai principi sulla delimitazione della giurisdizione deducibili dalla legge n. 218/1995, recante la disciplina del sistema italiano diritto internazionale privato”.

La Corte richiama a tal fine l’art. 3, comma 1, della legge n. 218/1995, ai sensi del quale “La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”. Il comma 2 della stessa disposizione prevede: “La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza territoriale”.

La Corte rileva come la fattispecie in esame esula dall’ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, perché atti come quelli che si trovano all’origine del danno lamentato dagli attori dinanzi ai giudici statunitensi, sebbene illeciti e lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, derivano da una manifestazione di pubblico imperio da parte dello Stato interessato nel momento in cui tali atti sono stati perpetrati. A tal fine la Corte richiama il precedente della Corte di giustizia nel caso Lechouritou, in cui la Corte ha infatti chiarito che la Convenzione non è applicabile alle controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità dei singoli Stati (sentenza 15 febbraio 2007, causa C-292/05, Lechouritou e altri, concernente un’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dagli aventi diritto delle vittime di azioni delle forze armate di uno Stato contraente nell’ambito di operazioni di guerra sul territorio dello Stato adito).

Escluso che la materia rientrasse nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, la Corte ritiene di dover ricavare i criteri di giurisdizione sulla base dei criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio, richiamati dall’art. 3, comma 2, ultima parte, della legge n. 218/1995.

L’applicazione di questi criteri non permette, ad avviso della Corte, di dare rilievo al foro degli attori, secondo la previsione, invocata dai ricorrenti, dell’art. 18, secondo comma, del codice di procedura civile: secondo la Corte, infatti, “[i]l criterio del foro dell’attore riveste un carattere del tutto residuale rispetto a quelli indicati dagli articoli 18 e 19 cod. proc. civ. (cfr. Sez. III, 18 marzo 1994, n. 2596); e poiché nella specie ad essere convenuto è uno Stato estero, soggetto di diritto internazionale, i criteri soggettivi di radicamento della competenza per territorio operano a condizione che nello Stato del foro lo Stato estero abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.”

Ad avviso della Corte, nei casi di specie nessuno dei titoli di giurisdizione propri dell’ordinamento italiano secondo i principi sulla delimitazione della giurisdizione deducibili dall’art. 3, comma 2, ultima parte, della legge n. 218/1995 consentiva alla District Court della Columbia di decidere le controversie sottoposte alla sua cognizione.

In primo luogo, il titolo di giurisdizione alla base della decisione del giudice statunitense, fondato sulla nazionalità dell’attore secondo la disciplina interna del Foreign Sovereign Immunities Act, non è coerente con i criteri sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano.

In secondo luogo, i convenuti Repubblica Islamica dell’Iran e Ministero della sicurezza e dell’informazione dell’Iran non erano rappresentati negli Stati Uniti d’America, essendo le relazioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti venute meno dal 1979.

Infine, sia la condotta illecita (l’attentato terroristico) che l’evento dannoso (la morte delle vittime) si sono interamente verificati al di fuori del territorio degli Stati Uniti, in Israele, e rispetto ad essi non era mai stata esercitata un’azione penale innanzi ad un giudice statunitense.

In particolare, ad avviso della Corte: “non può darsi seguito alla tesi dei ricorrenti, secondo cui l’attribuzione della competenza ai giudici di uno Stato diverso da quello nel cui territorio sono localizzati sia il fatto generatore che la realizzazione dell’intero danno subito dalla vittima principale sarebbe giustificata dalla necessità di prendere in considerazione anche il danno consistente nella sofferenza patita dagli stressi congiunti della vittima, cittadini americani e residenti negli Stati Uniti nel momento in cui si è verificato l’attentato”. Una siffatta impostazione è preclusa, secondo la Corte, dall’art. 20 cod. proc. civ., ai sensi del il locus commissi delicti coincide con il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata, non con il luogo in cui sono stati percepiti dalle vittime ulteriori gli effetti lesivi della condotta antigiuridica. E quanto al luogo di adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, esso è quello del domicilio del debitore (art. 1182, ultimo comma, cod. civ.), non già quello del domicilio del creditore, riguardando il terzo comma dell’art. 1182 cod. civ. esclusivamente le obbligazioni aventi originariamente ad oggetto una somma di denaro (Sez. I, 5 ottobre 1957, n. 3626; Sez. III, 7 aprile 1995, n. 4057).

Prosegue la Corte affermando che la necessità di ricercare un titolo di giurisdizione conforme a quello dell’ordinamento italiano “non può dirsi venuta meno per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014.”

Ad avviso del Collegio, infatti, “da tale pronuncia – che non ha creato alcun criterio di collegamento giurisdizionale nuovo – deriva, non il riconoscimento di un principio di giurisdizione civile universale per le azioni risarcitorie da delicta imperii, ma l’inoperatività della norma consuetudinaria sull’immunità dalla giurisdizione civile in presenza di domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla commissione, nel territorio dello Stato del foro, di crimini di guerra e contro l’umanità.”

Prosegue la Corte: “Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, il giudice – sempreché gli sia attribuita la competenza giurisdizionale secondo un titolo valido per il nostro ordinamento – non può negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.”

A tal fine la Corte valorizza anche il principio della territorialità dell’illecito e della giurisdizione civile, posto alla base dell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni [n.d.r. non in vigore]: norma che prevede una deroga al principio dell’immunità, nelle controversie aventi ad oggetto fatti illeciti imputabili allo Stato straniero, ma a condizione che l’atto o l’omissione si siano «prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato» ove venga instaurata la lite e sempre che il loro autore materiale fosse «presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l’atto o l’omissione».

I ricorsi vengono pertanto rigettati, perché la Corte distrettuale statunitense che ha pronunciato le sentenze di cui è chiesto l’accertamento del riconoscimento ai fini dell’esecuzione in Italia non poteva conoscere delle cause secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano, dovendosi correggere nei sensi esposti, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione delle impugnate sentenze della Corte d’appello di Roma.

Articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil

Cour de cassation française - mer, 12/02/2015 - 20:09

Conseil de Prud'hommes de Brest

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