
Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix en Provence, 1re chambre B, 26 juin 2014
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, pôle 7, première chambre bis de l'instruction, 21 janvier 2016
Non renvoyée au Conseil constitutionnel
Doit être examinée par la cour d’appel la demande de restitution formée par la partie civile et portant sur des biens définitivement confisqués en première instance.
En carrousel matière: Oui Matières OASIS: NéantLa Commission européenne a adopté un rapport selon lequel la Grèce a commis des « manquements graves » dans l’application des règles de Schengen relatives à la gestion des frontières extérieures (V. Règl. n° 1053/2013, 7 oct. 2013, JOUE 6 nov.). Dans la foulée, Bruxelles a proposé des recommandations ayant « pour finalité de garantir que la Grèce applique de façon correcte et effective l’ensemble [de ces] règles », signale-t-elle dans un communiqué. Des améliorations sont demandées en matière de surveillance des frontières, de procédure d’enregistrement, etc.
En carrousel matière: Non Matières OASIS: NéantGéolocalisation - entraide pénale ;
Coopération pénale européenne et internationale
La Commission européenne a présenté, le 2 février 2016, un plan d’action pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. Des annonces saluées par le ministre des finances, Michel Sapin, qui avait appelé Bruxelles à prendre des mesures en ce sens.
En carrousel matière: Non Matières OASIS: NéantPar deux arrêts du 14 janvier 2016, le Tribunal de l’Union européenne confirme un règlement d’exécution pris par la Commission dans le cadre de la politique agricole commune. Ils sont par ailleurs le vecteur de quelques précisions intéressantes sur les conditions de recevabilité du recours en annulation des requérants ordinaires.
En carrousel matière: Non Matières OASIS: NéantPourvoi c/ Cour d'appel de Nîmes, chambre sociale, 23 septembre 2014
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5-7, 25 septembre 2015
Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix en Provence, 16e chambre B, 9 septembre 2015
Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix en Provence, 16e chambre B, 13 janvier 2016
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, unitamente all’Ordine degli Avvocati e alla Camera Minorile di Verona, organizza per il giorno 11 febbraio 2016 un incontro formativo dal titolo Il minore nel contesto giuridico internazionale: responsabilità genitoriale, giurisdizione e legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.
L’incontro, che si terrà presso la sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche, sarà coordinato da Ernesto D’Amico (Trib. Verona) e vedrà susseguirsi le relazioni di Maria Caterina Baruffi e di Francesca Ragno (entrambe Univ. Verona).
Per maggiori informazioni si veda qui.
Les programmes de clémence nationaux mis en œuvre par les autorités de concurrence nationales et le programme de clémence de la Commission européenne coexistent de façon autonome et indépendante.
En carrousel matière: Oui Matières OASIS: AffairesLe 14 janvier 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) confirme sa position, sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en matière d’annulation de reconnaissance de paternité.
En carrousel matière: Oui Matières OASIS: NéantCon sentenza 1° febbraio 2016, n. 1863, la Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo contro la decisione con cui la Corte di appello di Firenze aveva accordato all’ex moglie un assegno di mantenimento, all’esito di un autonomo procedimento, successivo a quello di scioglimento del matrimonio svoltosi nella Repubblica Ceca.
Con il primo motivo di ricorso l’uomo lamentava la falsa applicazione degli articoli 5 e 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. L’art. 5, comma 6, di tale legge, stabilisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento, il tribunale – tenuto conto delle condizioni dei coniugi – “dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L’art. 9 disciplina invece i casi di revisione (successivi, dunque, al divorzio) delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alla modalità dei contributi economici.
Sulla base di tale disciplina, l’uomo riteneva che la donna non potesse avviare in Italia un procedimento autonomo rispetto a quello di divorzio, avente ad oggetto l’assegno (tra l’altro, ella aveva già presentato una richiesta di assegno in sede di procedimento di divorzio dinanzi a un giudice ceco, ma tale domanda non era stata ritenuta proponibile in quella sede, prevedendo la legislazione ceca la possibilità di proporre un separato giudizio per le questioni di carattere economico).
Con il secondo motivo di ricorso, l’ex marito rilevava inoltre che, poiché ai sensi dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), la sentenza di divorzio pronunciata nella Repubblica Ceca doveva essere riconosciuta automaticamente in Italia, questa dovesse essere equiparata ad una decisione italiana e, pertanto, assoggettata alle medesime preclusioni processuali che impediscono l’accertamento del diritto all’assegno divorzile.
La Corte ha sottolineato come la pronuncia contestuale dello scioglimento del matrimonio (o della cessazione degli effetti civili del matrimonio) e delle statuizioni relative ai figli e alle condizioni economiche “non risponde a un principio costituzionale che imponga la regolamentazione contestuale dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status”, portando ad esempio la sentenza non definitiva di divorzio che si pronuncia sullo status e rinvia al successivo corso del giudizio per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
La Corte ha inoltre stabilito che la richiesta di corresponsione dell’assegno divorzile di cui all’art. 5 della l. 898/1970 si configura “come domanda (connessa ma) autonoma rispetto a quella di scioglimento del matrimonio”: pertanto, la parte che non l’abbia avanzata nel corso del procedimento di divorzio, ben può proporla successivamente senza che a ciò sia ostacolo la sopravvenuta pronuncia di scioglimento del vincolo di coniugio.
La Corte ha osservato infine come il riferimento al regime del riconoscimento automatico di cui al regolamento n. 2201/2003 corrobori questa interpretazione: esso comporta la ricezione nel nostro ordinamento del contenuto specifico della decisione ceca, che si è limitata ad accertare le condizioni per lo scioglimento del matrimonio ed a pronunciarlo, lasciando aperta la possibilità di far valere le pretese economiche in un separato procedimento.
Alla decisione ceca, infatti, per il Supremo Collegio, non può attribuirsi “il contenuto di un accertamento implicito sulla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile e neanche quello di un giudicato costituente una preclusione processuale alla proposizione di una successiva domanda di assegno divorzile basata sulle condizioni economiche degli ex coniugi anche se coincidenti con quelle esistenti al momento della pronuncia di divorzio”.
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