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La Corte di appello di Milano riconosce un provvedimento di adozione di una minore da parte della ex coniuge della madre biologica

Aldricus - lun, 01/04/2016 - 07:00

Con decreto depositato il 1° dicembre 2015, la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto come efficace in Italia l’ordinanza con cui un giudice spagnolo ha dichiarato l’adozione di una minore da parte della moglie della madre biologica della minore stessa (entrambe le donne erano cittadine italiane, residenti in Spagna all’epoca dell’adozione), ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile.

La Corte ha invece respinto la domanda tesa ad ottenere la trascrizione dell’atto di matrimonio tra le due donne, della successiva sentenza di divorzio nonché dell’accordo regolatore del divorzio e delle condizioni riguardanti l’affido della figlia, omologato dal giudice spagnolo. Tale conclusione è stata raggiunta richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, nonché, quasi per intero, il decreto depositato il 6 novembre 2015 con il quale la stessa Corte milanese si  era pronunciata sulla questione della trascrivibilità di un atto di matrimonio straniero tra cittadini italiani dello stesso sesso.

Il mancato riconoscimento del matrimonio, si osserva nel decreto, implica l’impossibilità di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile della pronuncia spagnola di scioglimento del matrimonio stesso e, così, dell’accordo regolatore del divorzio sottoscritto dalle parti. Quest’ultimo, del resto, non costituisce un atto di stato civile suscettibile di trascrizione agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante l’ordinamento dello stato civile.

Senonché, per la Corte, diverso destino spetta all’ordinanza spagnola che ha dichiarato l’adozione piena della minore, con effetti legittimanti. Sia pure emerga da tale provvedimento che l’adozione è stata dichiarata sul presupposto del matrimonio delle due donne – valido all’estero ma non riconoscibile in Italia – la Corte ha ritenuto che ai fini della sua riconoscibilità ex articoli 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, esso debba essere esaminato “indipendentemente da ogni valutazione riguardante il matrimonio spagnolo tra le parti”. La Corte ha così verificato se, in conformità agli articoli 65 e 66 della stessa legge, l’ordinanza dispiegasse piena efficacia in Spagna e non fosse contraria all’ordine pubblico italiano.

Con riferimento a tale seconda condizione, la Corte ha innanzitutto osservato che il concetto di ordine pubblico c.d. internazionale, a cui fa riferimento la norma, non può essere definito “esclusivamente sulla base dell’assetto ordinamentale interno, racchiudendo essa i principi fondamentali della Costituzione o quegli altri principi e regole che rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti del suo assetto ordinamentale”.

La Corte di appello ha pertanto enucleato i principi cardine in materia di adozione di minori, richiamandosi, in particolare, all’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sanciscono la preminenza dell’interesse del minore, nonché agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicurano, rispettivamente, la tutela del diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione. La Corte ha fatto altresì riferimento all’art. 23 del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), che statuisce che i provvedimenti emessi in uno Stato membro e relativi alla responsabilità genitoriale non possono essere riconosciuti “se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto”.

Su queste basi, i giudici milanesi hanno considerato che costituisca “mero pregiudizio” ritenere che “sia dannoso per l’equilibrio e lo sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”, osservando che “ogni situazione deve essere valutata singolarmente, tenuto conto del preminente interesse del minore rispetto alle figure genitoriali e al suo diritto di convivere e/o mantenere regolari rapporti significativi con tutte le figure adulte di riferimento, indipendentemente dalle loro tendenze sessuali, ritenute in concreto adeguate ad assicurargli l’affetto e la cura indispensabili per la sua armoniosa crescita”.

Accertato che la minore è stata cresciuta in un progetto di vita familiare e di genitorialità condivisa instaurato con entrambe le donne, con le quali ha vissuto sin dalla nascita e con le quali ha costruito stabili relazioni affettive, la Corte ha ritenuto che il provvedimento spagnolo non fosse incompatibile con l’ordine pubblico italiano.

Regulation (EU) 2015/2421, OJ L 341, 24.12.2015

Conflictoflaws - dim, 01/03/2016 - 21:43

Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment procedure was published on December, 24. Click here to access the Official Journal.

La Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori in vigore per l’Italia

Aldricus - dim, 01/03/2016 - 17:00

Il 1° gennaio 2016, come anticipato in un post dello scorso ottobre, è entrata in vigore per l’Italia la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, l’efficacia delle decisioni e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Nessuno sviluppo, tuttavia, si è registrato negli ultimi mesi quanto alle norme preposte all’attuazione del regime convenzionale nell’ordinamento italiano, che il Parlamento non è riuscito ad adottare nella sua interezza contestualmente all’autorizzazione alla ratifica. Il disegno di legge rivolto a tale scopo (atto Senato n. 1552 bis) rimane allo studio della Commissione Giustizia del Senato, senza che in quella sede si sia avuto alcun progresso rispetto dalla seduta del 21 luglio 2015, che ha disposto una serie di audizioni.

In queste circostanze, non è d’aiuto il fatto che il sito web della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, nella sezione in cui sono raccolte le informazioni relative alle Autorità centrali degli Stati contraenti, continui a mancare, nel momento in cui scriviamo queste righe, ogni menzione dell’Italia e della sua Autorità centrale (identificata dall’art. 3 della legge n. 101 del 18 giugno 2015 nella Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nel frattempo, soprattutto fuori dall’Italia, il confronto sui temi della Convenzione si fa sempre più intenso. Tra gli sviluppi più recenti, merita di essere segnalato il documento di conclusioni e raccomandazioni elaborato all’esito della conferenza dal titolo Cross Border Child Protection – The 1996 Hague Child Protection Convention in practice, organizzata a Ginevra tra il 21 e il 23 ottobre 2015 dall’ONG Service Social International in collaborazione con la Conferenza dell’Aja.

A seminar in Strasbourg on human rights and family law

Aldricus - mer, 12/30/2015 - 07:00

A two-day seminar on Recent Case Law of the European Court of Human Rights in Family Law Matters, organised by the Academy of European Law (ERA), will take place in Strasbourg on 11 and 12 February 2016.

This seminar will provide participants with a detailed understanding of the most recent jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) related to family law matters. The spotlight is centred on Article 8 (respect for private and family life) in conjunction with Article 14 (prohibition of discrimination) and Article 12 (right to marry). The case law of the ECtHR concentrates not only on the legal implications but also on social, emotional and biological factors.

Speakers include Thalia Kruger (Univ. Antwerp) and Maria Elisa D’Amico (Univ. Maastricht).

For more information see here.

Articles 1, paragraphe III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Cour de cassation française - mar, 12/29/2015 - 10:49

Pourvoi c/ Cour d'appel de Versailles, 26 août 2013

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Articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale

Cour de cassation française - mar, 12/29/2015 - 10:49

Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 10 décembre 2015

Catégories: Flux français

Articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881

Cour de cassation française - mar, 12/29/2015 - 10:49

Cour d'appel de Nancy, 8 décembre 2015

Catégories: Flux français

Le modifiche alla procedura europea per le controversie di modesta entità e al procedimento di ingiunzione di pagamento

Aldricus - lun, 12/28/2015 - 07:00

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre 2015 il regolamento (UE) 2015/2421 del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento n. 861/2007, istitutivo del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e il regolamento n. 1896/2006, istitutivo del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (si veda da ultimo, sulla revisione dei due strumenti, questo post).

Queste le novità principali per quanto riguarda i c.d. small claims.

(a) Viene estesa, innanzitutto, la portata applicativa del regolamento n. 861/2007. Le controversie “di modesta entità” sono ora definite tali in relazione ad una soglia di valore che passa dai 2.000 ai 5.000 Euro.

(b) Quanto al procedimento, che per principio rimane scritto, è previsto che il giudice fissi un’udienza “esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti” e che una richiesta tesa a questo scopo possa essere rigettata solo se il giudice “ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia superflua per l’equa trattazione del procedimento” (il testo tuttora in vigore prevede, più genericamente, che il giudice proceda a un’udienza “se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti”, potendo rigettare una tale richiesta “se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedimento”). È incentivato l’uso della videoconferenza e di analoghe tecnologie. Norme più specifiche sono introdotte, poi, con riguardo all’assunzione delle prove nonché in tema di notifiche e comunicazioni.

(c) Le spese di giustizia richieste dai singoli Stati membri “non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro”. Agli Stati membri viene comunque chiesto di provvedere “affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale”, dovendo essere offerta almeno almeno una delle seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario, pagamento con carte di credito o debito, addebito diretto sul conto corrente dell’attore.

(d) La procedura di riesame della sentenza in casi eccezionali è ora consentita al convenuto a cui non è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un’udienza, se il convenuto stesso non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa. In alternativa, il riesame rimane ammissibile se il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili. Il termine per chiedere il riesame, sin qui ancorato a un parametro generico (“purché agisca tempestivamente”) viene fissato in 30 giorni, decorrenti “dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte”. Viene poi garantita, in caso di annullamento della sentenza a seguito dell’accoglimento della richiesta di riesame, la salvezza degli effetti della domanda: ai sensi del nuovo art. 18, par. 3, secondo comma, “l’attore non perde i benefici di un’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale”.

(e) Si prevede adesso che le conciliazioni approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato del foro “sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità”.

Passando alle innovazioni relative al regolamento n. 1896/2006 sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, è ora previsto che, in caso di tempestiva opposizione, il procedimento prosegua “dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine” secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, laddove applicabile, oppure in conformità con “un rito processuale civile nazionale appropriato”.

Spetterà al ricorrente precisare, nella domanda di ingiunzione, quale di queste procedure debba essere seguita in caso di opposizione alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.

In mancanza di tale indicazione, o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per gli small claims a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, “il procedimento viene trattato secondo l’appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga”.

Le modifiche prefigurate dal nuovo regolamento saranno applicabili a decorrere dal 14 luglio 2017.

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